Art. 6. 1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, puo' essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unita' indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto e' impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'articolo 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando e' consentito anche a tempo parziale. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unita', e' concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.