Art. 6. 
  1. A parziale modifica del comma 9  dell'articolo  50  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  l'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un  biennio  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per  soddisfare
indispensabili  esigenze  connesse  con  i  compiti   relativi   alla
contrattazione per il pubblico impiego, puo'  essere  autorizzata  ad
avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le  venticinque
unita' indicate nella tabella allegata al regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  25  gennaio  1994,  n.  144,
appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o
fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali,  regionali  e
locali e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili  anche  a  tempo
parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme  e  per
le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8  del  medesimo
articolo 50 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. In caso di incarico a tempo parziale, il  posto  di  esperto  e'
impegnato al cinquanta per cento, restando  disponibile  la  frazione
rimanente. In  tal  caso,  il  compenso  da  determinarsi,  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e' pari al  cinquanta  per  cento  di  quello
attribuito agli esperti con incarico a tempo  pieno.  L'articolo  50,
comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  va  interpretato  nel   senso   che
l'impiego di personale  di  altre  amministrazioni  in  posizione  di
comando e' consentito anche a tempo parziale. 
  3.  L'autorizzazione  prevista  dal  comma  1,  per  le   ulteriori
venticinque  unita',  e'  concessa  dal  Ministro  per  la   funzione
pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.