Art. 7. 
  1. Gli stanziamenti  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario, risultanti dagli appositi capitoli dei  bilanci
di previsione delle  singole  amministrazioni  dello  Stato,  nonche'
dall'apposito Fondo  gravante  sul  capitolo  6682  del  bilancio  di
previsione del Ministero del tesoro,  possono  essere  destinati  dai
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  dei  dipendenti   delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, stipulati
ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29,  al  finanziamento  di  istituti  di   retribuzione   accessoria,
finalizzati  all'incentivazione  della  produttivita',  previsti  dai
contratti medesimi, fino  al  limite  massimo  del  20%  di  ciascuno
stanziamento. 
  2. La riassegnazione dei fondi derivante dal comma 1 viene  operata
con decreti del Ministro del tesoro.