Art. 7. 1. Gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, risultanti dagli appositi capitoli dei bilanci di previsione delle singole amministrazioni dello Stato, nonche' dall'apposito Fondo gravante sul capitolo 6682 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria, finalizzati all'incentivazione della produttivita', previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20% di ciascuno stanziamento. 2. La riassegnazione dei fondi derivante dal comma 1 viene operata con decreti del Ministro del tesoro.