Art. 8. 
  1. La disposizione di cui all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   nel   testo   sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,  n.  546,
ricomprende  i  dipendenti  dell'Istituto  per  la  vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui  alla
legge 12 agosto 1982, n. 576.