Art. 2. Disposizioni in materia di IVA 1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo."; c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.". 2. All'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "effettuate dai farmacisti," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di trasporto di beni effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,".