Art. 2.
                   Disposizioni in materia di IVA
  1.  All'articolo  6  della  legge  29  dicembre  1990, n. 405, come
modificato  dall'articolo  15,  comma  1, del decreto-legge 22 maggio
1993,  n.  155,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993,
n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2 l'ultimo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  In  alternativa  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 2,
l'obbligo  relativo  all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante
il  versamento  di  un importo determinato tenendo conto dell'imposta
relativa  alle  operazioni  annotate  o  che  avrebbero dovuto essere
annotate  nei  registri  di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo
dal  1  al  20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al 20 dicembre se
obbligati   all'adempimento   sono  contribuenti  che  effettuano  le
liquidazioni  con  cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre,
ma  non  ancora  annotate  non essendo decorsi i termini di emissione
della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo
puo'  tenersi  conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e
alle  importazioni  annotati  nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1
al   20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  per  i
contribuenti  trimestrali,  e,  per  le  operazioni intracomunitarie,
dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a
norma  del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno
1994  puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari
a  due  terzi  ovvero  a  otto  noni,  se  trattasi  di  contribuenti
trimestrali,   dell'ammontare  dell'imposta  relativa  agli  acquisti
intracomunitari  annotati  nel  registro  di  cui all'articolo 25 del
citato  decreto  n.  633  del  1972  nell'ultimo  periodo  del  1993,
computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa
all'anno   1994,   ai   sensi   del  comma  3  dell'articolo  15  del
decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 243. I contribuenti che affidano a
terzi  la  tenuta  della  contabilita',  avvalendosi,  ai  fini delle
liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del
citato  decreto  n.  633  del  1972,  possono determinare l'ammontare
dell'acconto  nella  misura  di due terzi dell'imposta dovuta in base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da
versare  deve  essere  eseguito  entro  il  termine  del 27 dicembre,
stabilito  dal  comma  2  per  il  versamento, con l'osservanza delle
modalita'  di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n.
633  del  1972,  e  tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al
terzo comma dello stesso articolo.";
    c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Gli  intestatari  di  conto  fiscale  devono effettuare il
versamento  esclusivamente  presso  gli  sportelli  dei concessionari
della   riscossione  o  presso  le  aziende  di  credito  con  delega
irrevocabile  di  versamento al concessionario. Le aziende di credito
devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non
oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte
del  concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il
versamento  esclusivamente  presso  le  aziende  di credito, le quali
riversano  le  somme ricevute direttamente alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.".
  2.  All'articolo  6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "effettuate dai
farmacisti,"  sono inserite le seguenti: "le prestazioni di trasporto
di  beni  effettuate  dagli autotrasportatori di cose per conto terzi
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,".