Art. 6.
        Energia elettrica impiegata negli opifici industriali
  1.  Il  comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n.  511,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989,
n.  20,  ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1989,  n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre
1989,  n.  384,  si  interpretano  nel senso che e' assoggettata alle
addizionali  ivi  previste  anche l'energia elettrica impiegata negli
opifici  industriali  come  riscaldamento negli usi indispensabili al
compimento di processi industriali veri e propri.