Art. 6. Energia elettrica impiegata negli opifici industriali 1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che e' assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri.