Art. 7. Recupero flusso monetario in zona di confine 1. Il regime previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformita' agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti. 2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato. 3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entita' della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.