Art. 7.
            Recupero flusso monetario in zona di confine
  1.  Il  regime  previsto  dalla  legge  1 dicembre 1948, n. 1438, e
successive  modificazioni,  limitatamente al prodotto contraddistinto
con  il  n. 13 della tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 1975,
n.  700,  e'  rideterminato  secondo  quanto  previsto  nel  presente
articolo,  in  conformita'  agli  articoli  30  e  32 dell'accordo di
cooperazione  tra  la  Comunita' economica europea e la Repubblica di
Slovenia  del  23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della
regione  in  cui  trova  applicazione, limitatamente ai soli soggetti
residenti.
  2.  Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al
pubblico  dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono
graduate  in  ragione  di  quattro  fasce geografiche e tengono conto
delle diverse distanze dal confine di Stato.
  3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento
di  carburante  oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e
il   regolare  svolgimento  della  concorrenza,  con  regolamento  da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma
2,  il  quantitativo  annuo di benzina sottoposto a regime agevolato,
l'entita' della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il
termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.