Art. 8.
                         Scarti di emissione
  1.  Tra  gli  interessi  di cui all'articolo 56, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa
anche  la  differenza  tra  il  valore  di  rimborso  e  il prezzo di
emissione delle obbligazioni e titoli similari.
  2.   Nei  confronti  dei  soggetti  che,  nei  periodi  di  imposta
precedenti  a  quello  in  corso  alla  data di entrata in vigore del
presente   decreto,  hanno  adottato  criteri  di  imputazione  della
differenza   di   cui   al   comma  1  difformi  da  quello  previsto
nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti
criteri.  In  tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo
di  imposta  in corso alla predetta data, la differenza gia' maturata
concorre  a  formare  il  reddito  di  detto  periodo  per  la  parte
riferibile all'intero periodo di possesso.