Art. 8. Scarti di emissione 1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. 2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza gia' maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso.