Art. 6.
                   Referendari e primi referendari
  1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile
1988,   n.  117,  continua  ad  applicarsi  ai  referendari  e  primi
referendari  della  Corte  dei  conti  in  servizio  alla data del 31
dicembre  1993  e  non  modifica  l'ordine di anzianita' del medesimo
personale.