Art. 3.
  1.  Le  certificazioni  di  navigabilita'  degli aeromobili e degli
equipaggi  rilasciate  dalle  competenti  autorita'  nazionali  della
Repubblica  federale  di  Jugoslavia  (Serbia  e  Montenegro), che si
impegnano  a  continuare  ad applicare gli standard internazionali in
vigore,  sono  riconosciute  dalla  Repubblica  italiana,  ai fini di
consentire   l'esercizio  del  trasporto  aereo  civile  tra  Roma  e
Belgrado, fatta salva la facolta' delle competenti autorita' italiane
di  disporre  sul  territorio  nazionale  i  controlli che si rendano
necessari.