Art. 3. 1. Le certificazioni di navigabilita' degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorita' nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facolta' delle competenti autorita' italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.