Art. 2.
  L'avanzo di liquidazione di L.  2.935.326,  al  quale  va  aggiunto
l'importo   degli   interessi   maturati   e   maturandi   alla  data
dell'estinzione  del  conto  corrente,  esistente  presso  la   Banca
nazionale  del lavoro ed intestato al predetto Consorzio, e' devoluto
allo Stato e sara' versato al fondo di cui al secondo comma dell'art.
14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI