Art. 2. L'avanzo di liquidazione di L. 2.935.326, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente, esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto Consorzio, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1994 Il Ministro: DINI