IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere della regione Piemonte; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco", formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore il 1 settembre 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1995 Il Ministro: LUCHETTI