(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
   DEL VINO "MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO".
                                Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Malvasia  di  Castelnuovo
Don  Bosco"  e'  riservata  al  vino rosso o rosato che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di
produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione  di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco" e' riservata al vino ottenuto dalle  uve  provenienti  dal
vitigno Malvasia di Schierano.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino, anche le uve
provenienti dal vitigno Freisa,  presente  nei  vigneti  fino  ad  un
massimo del 15% del totale delle viti.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" comprende i territori
dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano  Marmorito,
Pino d'Asti, Berzano e Moncucco.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata  "Malvasia
di  Castelnuovo  Don  Bosco"  devono rispondere a quelle tradizionali
della zona, atte a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivante  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono   pertanto   da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente
in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Malvasia di Castelnuovo Don
Bosco" non deve essere superiore a q.li 110  per  ettaro  di  coltura
specializzata.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Le uve destinate alla vinificazione devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del tipo spumante
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente art. 3.
   Tuttavia, tenuto conto della situazione tradizionale  della  zona,
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio della provincia di Asti.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,  su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province  di
Torino, Alessandria e
Cuneo   a  condizione  che  le  medesime  ditte  dimostrino  di  aver
tradizionalmentevinificato le uve atte a produrre il vino  D.O.C.  in
questione negli stabilimenti di cui trattasi.
   La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, tra cui in particolare:
    parziale fermentazione dell'uva ammostata  senza  graspi  fino  a
trasformazione  in  alcol  per almeno 5,5% di gradi svolti e comunque
non superiore a 7%;
    decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;
    filtrazione del vino con  conseguente  aggiunta  di  gelatina  ed
altri chiarificanti ammessi;
    stabilita'  del  vino  ottenuta mediante ripetute rifermentazioni
lente,  filtrazioni,  centrifugazioni,  refrigerazioni,  che   devono
essere  tempestivamente  e  ripetutamente effettuate durante tutto il
periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.
                               Art. 6.
   Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Malvasia  di
Castelnuovo  Don  Bosco"  all'atto  dell'immissione  al  consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso cerasuolo;
    odore: aroma fragante dell'uva in origine;
    sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Malvasia  di
Castelnuovo  Don  Bosco"  puo'  presentarsi  piu'  o  meno frizzante,
caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione in bottiglia
o altri recipienti di immissione al consumo o con rifermentazione  in
autoclave.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco" nella tipologia spumante, ottenuto con mosti o
vini  che  rispondono   alle   condizioni   previste   dal   presente
disciplinare,  all'atto  dell'immissione al consumo deve possedere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%.
                               Art. 7.
   Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Malvasia  di Castelnuovo Don Bosco" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
superiore, riserva, scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi   privati,   purche'   non   abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  tranne in inganno il
consumatore.
                               Art. 8.
   Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Malvasia  di
Castelnuovo   Don   Bosco"   deve   essere   confezionato,   ai  fini
dell'immissione al consumo, in bottiglie ed altri  recipienti  chiusi
di capacita' non superiore a 5 litri.
                               Art. 9.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata  "Malvasia
di  Castelnuovo Don Bosco" vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare  di  produzione,  e'
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
     Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
                              LUCHETTI