(all. 1 - art. 1)
                                                        ALLEGATO N. 1
PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI SERVIZIO E DI  ORARIO
DI LAVORO ED IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE CONTENUTE NELL'ARTICOLO 22,
COMMI  1,  2,  3,  4  E 5, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724 E NEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO  1993,  N.  29,  COME  MODIFICATO  DAI
DECRETI  LEGISLATIVI  10 NOVEMBRE 1993, N. 470 E 23 DECEMBRE 1993, N.
546
A) LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724
- ARTICOLO 22 (Personale)
comma 1: "L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui
         all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio
         1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si
         articola su  cinque  giorni  settimanali,  anche  nelle  ore
         pomeridiane,  in  attuazione dei principi generali di cui al
         titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte  salve
         in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da
         erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari
         continuativi   o   prestazioni  per  tutti  i  giorni  della
         settimana, quelle  delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'
         quelle  derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la
         funzionalita' delle strutture di altri uffici  pubblici  con
         un  ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non
         lavorativi".
comma 2:  "Nelle  amministrazioni  pubbliche  indicate  nel  comma  1
         l'orario   settimanale   di  lavoro  ordinario,  nell'ambito
         dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario
         di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle  ore
         pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi
         pubblici indicati nel comma 1".
comma  3:  "L'articolazione  dell'orario  di servizio, dell'orario di
         apertura al pubblico e dell'orario di  lavoro  e'  definita,
         con  le  procedure  di cui all'articolo 10, all'articolo 16,
         comma 1, lettera  d),  ed  all'articolo  17,  comma  2,  del
         decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive
         modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le  finalita'
         e   gli   obiettivi   da  realizzare  e  le  prestazioni  da
         assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti  alle
         esigenze   dell'utenza.   L'orario   di   lavoro,   comunque
         articolato,  e'  accertato  mediante  forme   di   controlli
         obiettivi e di tipo automatizzato".
comma  4:  "In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su
         cinque  giorni  lavorativi,  di  stanziamenti  e  di   fondi
         comunque  utilizzati  nell'anno  1994  per  l'erogazione del
         compenso per lavoro straordinario al personale del  comparto
         ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si
         applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15
         novembre  1973,  n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il
         secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e  1997.
         Le     altre     amministrazioni    pubbliche    provvedono,
         contestualmente all'applicazione  dell'orario  previsto  dai
         precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro
         straordinario."
comma  5:  "E'  abrogato  l'articolo  60  del  decreto  legislativo 3
         febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   ed
         integrazioni."
B)  DECRETO  LEGISLATIVO  3 FEBBRAIO 1993, N. 29, COME MODIFICATO DAI
   DECRETI LEGISLATIVI 10 NOVEMBRE 1993, N. 470 E 23  DICEMBRE  1993,
   N. 546
- ARTICOLO 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)
comma   1:   "Le   disposizioni  del  presente  decreto  disciplinano
         l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di
         impiego  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche
         tenuto conto  delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
         regioni   e   delle   provincie   autonome,   nel   rispetto
         dell'articolo 97, comma primo, delle Costituzione,  al  fine
         di:
         a)      accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
             relazione a quella dei corrispondenti uffici  e  servizi
             dei  Paesi  della  Comunita'  Europea  anche mediante il
             coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;
         b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico,  contenendo
             la   spesa   complessiva  per  il  personale  diretta  e
             indiretta entro i vincoli di finanza pubblica;
         c)  integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico
             con quella del lavoro privato".
comma  2:  "Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
         amministrazioni  dello  Stato,  ivi  compresi gli istituti e
         scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
         aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato  ad   ordinamento
         autonomo,  le  regioni, le provincie, i comuni, le comunita'
         montane, e loro consorzi  ed  associazioni,  le  istituzioni
         universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
         camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  e
         loro  associazioni,  tutti  gli  enti pubblici non economici
         nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,   le
         aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
  ........................
-   ARTICOLO   3   (indirizzo   politico-amministrativo:  funzioni  e
  responsabilita')
comma 1: "Gli organi  di  Governo  definiscono  gli  obiettivi  ed  i
         programmi   da  attuare  e  verificano  la  rispondenza  dei
         risultati  della  gestione  amministrativa  alle   direttive
         generali impartite".
comma  2:  "Ai  dirigenti  spetta  la  gestione finanziaria tecnica e
         amministrativa, compresa l'adozione di tutti  gli  atti  che
         impegnano   l'amministrazione   verso   l'esterno,  mediante
         autonomi poteri di spesa, di  organizzazione  delle  risorse
         umane  e  strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
         della gestione e dei relativi risultati".
 .......................
- ARTICOLO 4 (Potere di organizzazione)
comma 1: "Le amministrazioni pubbliche assumono  ogni  determinazione
         per  l'organizzazione  degli uffici al fine di assicurare la
         economicita' speditezza e rispondenza al pubblico  interesse
         del'azione   amministrativa.  Nelle  materie  soggette  alla
         disciplina  del  codice civile, delle leggi sul lavoro e dei
         contratti collettivi, esse operano con i poteri del  privato
         datore   di  lavoro,  adottando  tutte  le  misure  inerenti
         all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro".
 .......................
- ARTICOLO 5 (Criteri di organizzazione)
comma 1:  "Le  amministrazioni  pubbliche  sono  ordinate  secondo  i
         seguenti criteri:
 ................
         c)      trasparenza  attraverso  l'istituzione  di  apposite
             strutture  per  l'informazione  ai  cittadini,  e,   per
             ciascun  procedimento,  attribuzione ad un unico ufficio
             della  responsabilita'  complessiva  dello  stesso,  nel
             rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
         d)    armonizzazione  degli  orari  di servizio, di apertura
             degli uffici e di lavoro con le esigenze  dell'utenza  e
             con  gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
             della Comunita' europea, nonche' con quelli  del  lavoro
             privato;
         e)    responsabilita' e collaborazione di tutto il personale
             per il risultato dell'attivita' lavorativa;
         f)  flessibilita' nell'organizzazione degli uffici  e  nella
             gestione delle risorse umane ........".
- ARTICOLO 7 (Gestione delle risorse umane)
comma  1:  "Le  Amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
         opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al  lavoro  ed
         il trattamento sul lavoro"
 ........................
comma  3:  "Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di
         priorita' nel''impiego  flessibile  del  personale,  purche'
         compatibile  con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
         a  favore  dei  dipendenti  in  situazioni   di   svantaggio
         personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in
         attivita'  di  volontariato  ai  sensi della legge 11 agosto
         1991, n. 266".
 ........................
comma  5:  "Le  amministrazioni   pubbliche   non   possono   erogare
         trattamenti  economici  accessori che non corrispondano alle
         prestazioni effettivamente rese".
 ........................
- ARTICOLO 10 (Partecipazione sindacale)
comma 1: "Le amministrazioni pubbliche  informano  le  rappresentanze
         sindacali  sulla  qualita'  dell'ambiente  di lavoro e sulle
         misure inerenti alla gestione dei  rapporti  di  lavoro;  su
         loro  richiesta, nei casi precisati dal presente decreto, le
         incontrano  per  l'esame  delle  predette   materie,   ferme
         restando   l'autonoma   determinazione   definitiva   e   la
         responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie".
comma 2: "L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi  nel
         termine   tassativo   di  quindici  giorni  dalla  ricezione
         dell'informazione, ovvero entro un termine  piu'  breve  per
         motivi  di  urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
         pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".
- ARTICOLO 11 (Trasparenza delle amministrazioni pubbliche)
comma  1:  "L'organismo  di  cui  all'articolo 2, comma 1 lettera m),
         della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  ai  fini   della
         trasparenza  e  rapidita'  del  procedimento,  definisce, ai
         sensi dell'articolo 5,  lettera  b),  i  modelli  e  sistemi
         informativi    utili    alla    interconnessione    tra   le
         amministrazioni pubbliche".
comma 2: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
         funzione  pubblica  ed  i  comitati  metropolitani  di   cui
         all'articolo  18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
         convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio  1991,
         n.  21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di
         cui  all'articolo  12, la costituzione di servizi di accesso
         polifunzionale alle  amministrazioni  pubbliche  nell'ambito
         dei  progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge
         11 marzo 1988, n. 67".
- ARTICOLO 12 (Ufficio relazioni con il pubblico)
comma 1: "Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
         attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  individuano,
         nell'ambito  della  propria  struttura  e nel contesto della
         ridefinizione degli uffici di cui  all'articolo  31,  uffici
         per le relazioni con il pubblico".
comma  2:  "Gli  uffici  per le relazioni con il pubblico provvedono,
         anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
         a)  al servizio all'utenza per i diritti  di  partecipazione
             di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n.  241;
         b)    all'informazione  all'utenza relative agli atti e allo
             stato dei procedimenti;
         c)  alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
             proposte  alla  propria  amministrazione  sugli  aspetti
             organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza".
comma  3:  "Agli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico viene
         assegnato, nell'ambito  delle  attuali  dotazioni  organiche
         delle   singole   amministrazioni,   personale   con  idonea
         qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con
         il   pubblico,   eventualmente   assicurato   da    apposita
         formazione".
 .....................
NOTA:  Nella  Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994 e' stata
pubblicata la "Direttiva" del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
dell'11   ottobre   1994   sui  "principi  per  l'istituzione  ed  il
funzionamento degli Uffici per le relazioni con il pubblico".
- ARTICOLO 13 (Amministrazioni destinatarie)
comma 1:  "Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  alle
         amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
         Le  altre  pubbliche  amministrazioni  fatto  salvo   quanto
         stabilito  per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30
         dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni -  previa
         modifica,   ove   necessario,  dei  rispettivi  ordinamenti,
         adeguano  alle  disposizioni  del  presente  capo  i  propri
         ordinamenti,  tenendo  conto  delle  relative  peculiarita',
         entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
         decreto."
 .....................
- ARTICOLO 14 (Indirizzo politico-amministrativo)
comma 1: "Il Ministro esercita le funzioni  di  cui  all'articolo  3,
         comma  1.  A  tal  fine, periodicamente e comunque ogni anno
         entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio,  anche
         sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
         a)    definisce  gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare,
             indica le priorita' ed emana  le  conseguenti  direttive
             generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
         b)  assegna,  a  ciascun  ufficio  di  livello  dirigenziale
             generale,    una    quota     parte     del     bilancio
             dell'amministrazione,     commisurata    alle    risorse
             finanziarie,    riferibili     ai     procedimenti     o
             subprocedimenti    attribuiti    alla    responsabilita'
             dell'ufficio, e agli oneri per il  personale  e  per  le
             risorse strumentali allo stesso assegnati."
 ..........................
comma  3:  "Gli  atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad
         avocazione da parte del Ministro,  se  non  per  particolari
         motivi  di  necessita'  e di urgenza specificamente indicati
         nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente
         del Consiglio dei Ministri."
- ARTICOLO 15 (Qualifiche dirigenziali nonche' di dirigente generale)
comma 1:  "Nelle  amministrazioni  pubbliche,  anche  ad  ordinamento
         autonomo,  la  dirigenza  si  articola  nelle  qualifiche di
         dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni  legis-
         lative   statali,   di   dirigente   generale,  quest'ultima
         articolata nei livelli di funzione  previsti  dalle  vigenti
         disposizioni.  Restano  salve  le  particolari  disposizioni
         concernenti le  carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le
         carriere delle Forze di Polizia e delle Forze armate. Per le
         amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento autonomo,
         e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6".
COMMA 2: "Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione
         nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto  comma
         dell'articolo  33  della  Costituzione  (b), le attribuzioni
         della  dirigenza  amministrativa  non  si   estendono   alla
         gestione della ricerca e dell'insegnamento."
comma  3:  "In  ciascuna  struttura  organizzativa  non affidata alla
         direzione del  dirigente  generale,  il  dirigente  preposto
         all'ufficio  di  piu'  elevato  livello  e' sovraordinato al
         dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore."
- ARTICOLO 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali)
comma 1: "I dirigenti generali  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle
         attribuzioni di cui all'articolo 3:
 ................
         d)    determinano,  informandone le organizzazioni sindacali
             maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  i
             criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo
             i  principi  di  cui  al  titolo  I  e  le direttive dei
             Ministri,  definendo,  in   particolare,   l'orario   di
             servizio   e   l'orario   di   apertura  al  pubblico  e
             l'articolazione  dell'orario  contrattuale  di lavoro in
             relazione  alle  esigenze  funzionali  della   struttura
             organizzativa  cui sono preposti, previo eventuale esame
             con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo  45,
             comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10;
         e)  adottano gli atti di gestione del personale e provvedono
             all'attribuzione  dei  trattamenti  economici  accessori
             spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito
             dai  contratti  collettivi  per  il  personale  di   cui
             all'articolo 2, comma 2;
 ................
                                              .................
         h)    verificano  e  controllano le attivita' dei dirigenti,
             anche con potere sostitutivo in caso  di  inerzia  degli
             stessi".
 ................
- ARTICOLO 17 (Funzioni di direzione del dirigente)
comma  1:  "Al  dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle
         attribuzioni di cui all'articolo 3:
 ................
         b)     la  direzione  ed  il   coordinamento   dei   sistemi
             informatico-statistici e del relativo personale;
 ................
         e)    l'attribuzione  di trattamenti economici accessori per
             quanto  di  competenza,  nel  rispetto   dei   contratti
             collettivi.
 ................
comma  2:  "Il  dirigente  preposto  agli uffici periferici di cui al
         comma 1, lettera a), provvede in particolare  alla  gestione
         del  personale  e  delle  risorse  finanziarie e strumentali
         assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici  di
         livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione,
         nei   confronti   dei  quali  svolge  altresi'  funzioni  di
         indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza.  Provvede   inoltre
         all'adeguamento  dell'orario  di  servizio  e di apertura al
         pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale,
         fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8
         giugno 1990, n. 142, nonche'  all'articolazione  dell'orario
         contrattuale  di  lavoro,  previo  eventuale  esame  con  le
         organizzazioni sindacali di cui all'articolo  45,  comma  8,
         secondo le modalita' di cui all'articolo 10".
*    Si riporta l'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142 (richiamato nell'articolo 17, comma 2, del D.L.vo n.  29/1993):
(Competenze del sindaco e del presidente della provincia)
 ........................
"3. Il sindaco e' inoltre competente,  nell'ambito  della  disciplina
regionale  e  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio
comunale, a coordinare gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei
servizi  pubblici,  nonche'  gli  orari di apertura al pubblico degli
uffici  periferici  delle  amministrazioni  pubbliche,  al  fine   di
armonizzare  l'esplicazione  dei  servizi alle esigenze complessive e
generali degli utenti".
 ........................
-  ARTICOLO  18  (Criteri  di  rilevazione  e analisi dei costi e dei
  rendimenti)
comma 1: "Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'art.  64  del
         presente  decreto,  i  dirigenti  generali  adottano  misure
         organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi
         dei costi e dei  rendimenti  dell'attivita'  amministrativa,
         della gestione e delle decisioni organizzative."
- ARTICOLO 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali)
comma  1:  "I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del
         risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai  quali  sono
         preposti,  della  realizzazione dei programmi e dei progetti
         loro affidati in relazione agli obiettivi dei  rendimenti  e
         dei   risultati   della  gestione  finanziaria,  tecnica  ed
         amministrativa, incluse  le  decisioni  organizzative  e  di
         gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti
         presentano  al direttore generale, e questi al Ministro, una
         relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
comma 2: "Nelle amministrazioni pubbliche,  ove  gia'  non  esistano,
         sono  istituiti  servizi  di  controllo interno, o nuclei di
         valutazione,  con  il  compito   di   verificare,   mediante
         valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti, la
         realizzazione degli  obiettivi,  la  corretta  ed  economica
         gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon
         andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi o nuclei
         determinano almeno annualmente, anche su  indicazione  degli
         organi   di   vertice,   i   parametri  di  riferimento  del
         controllo".
 ......................
comma  5:  "I  servizi  e   nuclei   hanno   accesso   ai   documenti
         amministrativi   e   possono  richiedere,  oralmente  o  per
         iscritto, informazioni  agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
         trimestralmente  sui  risultati  della  loro  attivita' agli
         organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
         interno  delle  amministrazioni  territoriali  e periferiche
         riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6"
comma 6: "I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e  i
         comitati  metropolitani  di cui all'articolo 18 del decreto-
         legge  24   novembre   1990,   n.   344,   convertito,   con
         modificazioni  della  legge  23  gennaio  1991,  n. 21, e al
         decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10  giugno
         1992,  si  avvalgono degli uffici di controllo interno delle
         amministrazioni territoriali e periferiche".
 .....................
comma 9: "l'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della
         gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in
         contraddittorio,  il  collocamento  a  disposizione  per  la
         durata  massima  di  un  anno,  con  conseguente perdita del
         trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per
         le amministrazioni statali tale  provvedimento  e'  adottato
         dal  Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei
         Ministri ove si tratti di dirigenti  generali.  Nelle  altre
         amministrazioni,  provvedono  gli  organi  amministrativi di
         vertice.  Per effetto del collocamento a disposizione non si
         puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.  In
         caso  di  responsabilita' particolarmente grave o reiterata,
         nei confronti dei  dirigenti  generali  o  equiparati,  puo'
         essere  disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a
         riposo per ragioni di servizio, anche se non sia  mai  stato
         in  precedenza  disposto il collocamento a disposizione; nei
         confronti dei dirigenti si  applicano  le  disposizioni  del
         codice civile.
comma  10:  "Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in materia di
          responsabilita' penale, civile  amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche".
- ARTICOLO 27 (Norma di richiamo)
comma 1: "Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
         coordinamento e' sovraordinato,  limitatamente  alla  durata
         dell'incarico al restante personale dirigenziale."
comma  2:  "Nelle  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1,
         comma 2, ove e' prevista la figura di  segretario  generale,
         capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le
         competenze  attribuite  a  tali  figure  dalla  legge  e dai
         rispettivi  ordinamenti,   fatto   salvo   quanto   disposto
         dall'articolo 15, comma 2."
comma  3: "Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
         regionali,  per  la  Corte  dei  conti  e  per  l'Avvocatura
         generale  dello  Stato,  le  attribuzioni  che  il  presente
         decreto demanda agli organi di governo  sono  di  competenza
         rispettivamente,  del presidente del Consiglio di Stato, del
         presidente della Corte dei conti  e  dell'avvocato  generale
         dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda
         ai  dirigenti  generali  sono  di  competenza  dei segretari
         generali dei predetti istituti."
- ARTICOLO 58 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi)
comma 1: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici, la  disciplina
         delle  incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti
         del testo unico approvato con decreto dal  Presidente  della
         Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 nonche', per i rapporti di
         lavoro a tempo  parziale,  dall'articolo  6,  comma  2,  del
         decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
         1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni di  cui
         agli  articoli  da  89 a 93 del decreto del Presidente della
         Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a  70
         della   legge   11   luglio   1980,  n.  312,  e  successive
         modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della  legge  23
         dicembre  1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge
         30 dicembre 1991, n. 412 ed all'articolo  1,  comma  9,  del
         decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510".
comma  2:  "Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono conferire ai
         dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di
         ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati
         da   legge   o  altre  fonti  normative,  o  che  non  siano
         espressamente autorizzati".
 .......................
- ARTICOLO 58-bis (Codice di comportamento)
comma  1:  "La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
         della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
         maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  definisce
         un  codice  di  comportamento dei dipendenti delle pubbliche
         amministrazioni, anche in relazione alle  necessarie  misure
         organizzative  da adottare al fine di assicurare la qualita'
         dei  servizi  che  le  dette  amministrazioni   rendono   ai
         cittadini".
comma  2:  "Il  codice  viene  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale e
         consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione".
comma  3:  "Il  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   formula
         all'Agenzia  per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
         amministrazioni direttive, ai  sensi  dell'articolo  50  del
         presente  decreto,  perche'  il  codice  venga  recepito nei
         contratti, in allegato".
 .....................
NOTA: Il "codice di  comportamento  dei  dipendenti  delle  Pubbliche
Amministrazioni"  e'  stato  definito  dal  Ministro  per la Funzione
Pubblica con Decreto del 31 marzo  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
- ARTICOLO 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita')
comma  1:  "Per  i  dipendenti  di cui all'articolo 2, comma 2, fatto
         salvo  per  i  soli  dirigenti  generali   quanto   disposto
         dall'articolo  20,  comma  10,  resta  ferma  la  disciplina
         attualmente vigente in  materia  di  responsabilita'  civile
         amministrativa,  penale  e  contabile per i dipendenti delle
         amministrazioni pubbliche".
comma 2: "Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si  applicano
         l'articolo  2106  del  codice  civile  e l'articolo 7, commi
         primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n.  300"
comma 3: "Salvo quanto previsto dagli articoli 20,  comma  1,  e  58,
         comma  1,  la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle
         relative sanzioni  possono  essere  definite  dai  contratti
         collettivi".
comma  4:  "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
         individua   l'ufficio   competente   per   i    procedimenti
         disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione del capo della
         struttura in cui il dipendente lavora,  contesta  l'addebito
         al    dipendente   medesimo,   istruisce   il   procedimento
         disciplinare e applica la sanzione. Quando  le  sanzioni  da
         applicare  siano rimprovero verbale e censura, il capo della
         struttura   in   cui   il   dipendente    lavora    provvede
         direttamente".
 ....................
- ARTICOLO 61 (Pari opportunita')
comma  1:  "Le  pubbliche  amministrazioni, al fine di garantire pari
         opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al  lavoro  ed
         il trattamento sul lavoro:
 ....................
         b)  adottano  propri  atti regolamentari per assicurare pari
            dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle
            direttive impartite dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
            Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;"
 ....................
comma 2: "le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le
         organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative sul
         piano nazionale, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo
         10,  adottano tutte le misure per attuare le direttive della
         Comunita' europea in materia  di  pari  opportunita',  sulla
         base  di  quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei
         Ministri-Dipartimento della funzione pubblica."