(parte 2)
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
    11) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. r.l  Consorzio
pescatori  di  Goro,  con  sede  in  Goro  (Ferrara) e unita' di Goro
(Ferrara)   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1  novembre
1994 al 30 aprile 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 e' approvata  la  proroga
del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal
6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Elettrocarbonium
dal  1 maggio 1994 S.G.L. Carbon S.p.a. sede in Milano, per le unita'
di Ascoli  Piceno  e  Narni  (Terni),  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Elettrocarbonium dal 1
maggio 1994 S.G.L. Carbon con sede in  Milano  ed  unita'  di  Ascoli
Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre
1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  9  febbraio  1995  e'  approvato  il  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre  1993
al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. G. & F. Riorda, dal 31 dicembre
1993,  Gruppo  Industrie  Moda,  sede  in Fossano (Cuneo) e unita' di
Fossano (Cuneo).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta: S.p.a. G. & F. Riorda, dal 31
dicembre 1993, Gruppo Industrie Moda, con sede in Fossano (Cuneo)  ed
unita'  di Fossano (Cuneo), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  9  febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti
dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro  o  lavoranti  ad
orario   ridotto,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione
dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,  del  decreto-legge  n.
723/94,  per  i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco
di ciascuna azienda indicati:
  1) S.r.l. S.A.C.H., con sede in Roma, unita' di Roma:  periodo: dal
16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995:  causale: art. 1 della legge n.
293/93;  numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale
10 febbraio 1994 dal 16 dicembre 1993;
  2) S.r.l. I.F.C., International Freight  Consultants  con  sede  in
Roma, unita' di Pescara e Roma:  periodo: dal 16 dicembre 1994 al  15
dicembre  1995;  causale:  art.  1  della  legge  n.  293/93;  numero
lavoratori interessati: 3; primo  decreto  ministeriale  10  febbraio
1994 dal 16 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 settembre 1993  al  26  settembre  1994,  della  ditta
S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unita' Massalengo (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania  e  unita'
di  Massalengo  (Milano),  per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 27
settembre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  CO.E.M.,
con  sede  in  Catania e unita' di Massalengo (Milano) per il periodo
dal 25 maggio 1994 al 26 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 giugno 1994 con decorrenza 27
marzo 1994. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/91, relativi al periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno
1994, della ditta  S.c.  a  r.l.  Consorzio  produttori  carni  della
provincia  di  Perugia,  con  sede  in  Bettona,  localita' Colle III
(Perugia) e unita' produttiva e uffici di Bettona (Perugia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del 19 aprile 1993 con effetto dal 10 dicembre
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l.  Consorzio produttori carni della provincia di Perugia,
con sede in Bettona, localita' Colle III (Perugia), unita' produttiva
e uffici di Bettona (Perugia), per il periodo dal 10 dicembre 1993 al
9 giugno 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto  del  30  novembre
1992, contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  30  aprile  1994  al 29 aprile 1995, della ditta S.p.a.
S.A.C.S.E., con sede in  Corciano  (Perugia)  e  unita'  di  Corciano
(Perugia).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 30 aprile 1994, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
S.A.C.S.E., con sede in  Corciano  (Perugia)  e  unita'  di  Corciano
(Perugia), per il periodo dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 30
ottobre 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l.
Confezioni calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza)  e  unita'
di Cetraro Marina (Cosenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Confezioni  calabresi,  con  sede  in
Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per il
periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
17 settembre 1993;
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15732/6 del 27 luglio 1994.
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l.
Laboratorio  confezione  maglieria,  con  sede in Cetraro (Cosenza) e
unita' di Cetraro (Cosenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con
sede in Cetraro (Cosenza) e  unita'  di  Cetraro  (Cosenza),  per  il
periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993  con  decorrenza
17 settembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 15732/7 del 27 luglio 1994;
    4) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1995,
della ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec  partecipazioni
meccanotessili  S.p.a., con sede in Pordenone (Pordenone) e unita' di
Scandicci (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta  con  decreto
ministeriale  del  2  marzo  1994  con effetto dal 26 aprile 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Savio,  dal  19  aprile  1993,  Par.Mec partecipazioni meccanotessili
S.p.a., con sede in Pordenone e unita' di Scandicci (Firenze), per il
periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 29 ottobre 1994 con decorrenza 26
ottobre 1994;
    5)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 16 febbraio 1993  al  15  febbraio
1995,   della  ditta  S.p.a.  Savio,  dal  19  aprile  1993,  Par.Mec
partecipazioni meccanotessili, con sede  in  Pordenone  e  unita'  di
Pordenone.
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 16  febbraio  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Savio,  S.p.a.  dal  19  aprile   1993,      Par.Mec   partecipazioni
meccanotessili,  con  sede in Pordenone e unita' di Pordenone, per il
periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con  decorrenza  16
agosto 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  19  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del
19 dicembre 1994  con  effetto  dal  2  marzo  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Santerasmo
calcestruzzi, con sede  in  Saviano  (Napoli)  e  unita'  di  Saviano
(Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 2
settembre 1994;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995,  della  ditta  S.c.  a
r.l.  Molino popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago
(Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994,  in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l.
Molino popolare del Trasimeno,  con  sede  in  Castiglione  del  Lago
(Perugia)  e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia),
per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1994 con  decorrenza  10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 19 dicembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale  del
19  dicembre  1994  con  effetto  dal  30  maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  S.I.C.I.  -
Societa'  industriale  conserviera  ittica,  con  sede  in  Notaresco
(Teramo) e unita'  di  Notaresco  (Teramo)  per  il  periodo  dal  30
novembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 30
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal 9 ottobre 1992 all'8 aprile 1993, della ditta S.r.l.
Nuova autosud, con sede in Salerno e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Nuova autosud, con sede in Salerno e
unita' di Salerno, per il periodo dal 29 novembre 1992  all'8  aprile
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 9
ottobre 1992.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre
1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani,  con
sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni mercantili: Ancona,
Castellammare   (Napoli),  Livorno,  Marghera  (Venezia),  Monfalcone
(Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste.
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22 settembre 1992 con effetto dal 30
settembre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede
in Trieste e unita'  di  divisione  costruzioni  mercantili:  Ancona,
Castellammare   (Napoli),  Livorno,  Marghera  (Venezia),  Monfalcone
(Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM  di  Trieste,
per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30
settembre 1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione della proroga del programma per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 22
settembre  1992  con  effetto  dal  30  settembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Fincantieri  -
Cantieri  navali  italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione
costruzioni  mercantili:  Ancona,  Castellammare  (Napoli),  Livorno,
Marghera  (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e
stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al  29
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30
marzo 1994;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29  settembre
1994,  della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con
sede in Trieste e unita' di divisione grandi motori (motori  diesel):
Bari,  base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base
di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base  di
Palermo,  base  di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede,
stabilimento e base di Trieste.
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22 settembre 1992 con effetto dal 30
settembre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede
in Trieste e unita' di divisione grandi motori (motori diesel): Bari,
base di Augusta (Siracusa), base di  Civitavecchia  (Roma),  base  di
Genova,  base  di  Livorno,  base di Messina, base di Napoli, base di
Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese)  e  sede,
stabilimento  e base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993
al 29 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30
settembre 1993;
    4) a seguito dell'approvazione della proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale  22
settembre  1992  con  effetto  dal  30  settembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Fincantieri  -
Cantieri  navali  italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione
grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base
di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base  di  Livorno,  base  di
Messina,  base  di  Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di
Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per
il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con  decorrenza  30
marzo 1994;
    5) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre
1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani,  con
sede  in Trieste e unita' di divisione costruzioni militari: Muggiano
(La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova.
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre 1992  con  effetto  dal  30
settembre  1991,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani,  con  sede
in  Trieste  e unita' di divisione costruzioni militari: Muggiano (La
Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il  periodo  dal
30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30
settembre 1993;
    6)  a  seguito  dell'approvazione della proroga del programma per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 22
settembre 1992 con effetto dal  30  settembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri -
Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita'  di  divisione
costruzioni  militari:  Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e
sede di Genova, per il periodo dal 30  marzo  1994  al  29  settembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30
marzo 1994;
    7)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29  settembre
1994,  della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con
sede in Trieste e unita' di direzione di Roma, direzione generale  di
Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova.
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre 1992  con  effetto  dal  30
settembre  1991,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani,  con  sede
in  Trieste  e  di  direzione di Roma, direzione generale di Trieste,
stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova, per il periodo
dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30
settembre 1993;
    8) a seguito dell'approvazione della proroga  del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale  22
settembre  1992  con  effetto  dal  30  settembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Fincantieri  -
Cantieri  navali  italiani,  con sede in Trieste e direzione di Roma,
direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento
OARN di Genova, per il periodo dal 30  marzo  1994  al  29  settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con  decorrenza  30
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, della ditta
S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe &  Fratelli,  con  sede  in  Solofra
(Avellino) e unita' Solofra (Avellino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 13 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio  Giuseppe
&   Fratelli,  con  sede  in  Solofra  (Avellino)  e  unita'  Solofra
(Avellino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4
gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 gennaio 1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c.
Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino),
e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3
gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto  1993  con  decorrenza  4
luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1993 al 31 luglio  1994,  della  ditta  Co.V.In.
Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unita'
di Casagiove (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 27 settembre 1994 con effetto dal 1 agosto 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  Co.V.In.
Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unita'
Casagiove  (Caserta), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli e unita'
di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 28 luglio 1994 con effetto dall'8 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.S.M.
Sistemi  e  servizi  di  manutenzione, con sede in Napoli e unita' di
Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1994 con decorrenza 8
agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  maggio  1993  al  30 aprile 1994, della ditta S.r.l.
Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Saint Gobain appaltatrice  di  mensa
aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita'
di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
interessati, addetti alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la
societa'  appaltante  anch'essa  di seguito indicata S.r.l. Ge.Me.Az.
Cusin unita' mensa c/o Saint Gobain, con sede in Milano e  unita'  di
Savigliano  (Cuneo),  per  il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1993  con  decorrenza  1
maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1995, della ditta
S.p.a.  Gruppo  Alma,  con  sede  in  Bareggio  (Milano)  e unita' di
Bareggio (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in
Bareggio (Milano) e unita' Bareggio (Milano), per il periodo  dal  10
gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994;
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 giugno 1994,
della ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia
(Vercelli) e unita' di Varallo Sesia (Vercelli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20 settembre 1993 con effetto dal 10
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Officina meccanica  Poli,  con  sede  in  Varallo  Sesia
(Vercelli)   e   unita'   Cravagliana   (Vercelli)  e  Varallo  Sesia
(Vercelli), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1994 con decorrenza  10
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1995, della
ditta S.p.a. Cartiere Sottrici  Binda,  con  sede  in  Olgiate  Olona
(Varese) e unita' di Olgiate Olona (Varese).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere  Sottrici  Binda,
con  sede  in  Olgiate  Olona  (Varese) e unita' di Besozzo (Varese),
Conca Fallata (Milano),  Crevacuore  (Vercelli),  deposito  di  Roma,
deposito  in  Settimo  Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e
unita' di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1993
al 28 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza  29
novembre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta  con  effetto  dal  29  novembre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese)  e
unita'  di  Besozzo  (Varese),  Conca  Fallata  (Milano),  Crevacuore
(Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese  (Torino),
Tirano  (Sondrio), ufficio e unita' di Olgiate Olona (Varese), per il
periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 29
maggio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 15  dicembre  1993  al  10  aprile
1994,  della  ditta  S.r.l.  Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e
unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 13 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  26  giugno  1992  con effetto dal 16
dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta Ucar Carbon Italia, con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Forno
Allione  di Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1993
al 10 aprile 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 15
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994, della ditta S.p.a. Carl
Zeiss, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 4 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 31  agosto  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carl
Zeiss,  con  sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 19
gennaio 1994 al 18 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza  19
gennaio 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Officine meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova)  e  unita'
di Pernumia (Padova).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  26  aprile 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Officine  meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova), e unita'
di Pernumia (Padova), per il periodo dal 3 luglio 1994 al  2  gennaio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 agosto 1994 con decorrenza 3
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994, della ditta  S.p.a.
Atro, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Atro, con sede in Milano  e  unita'  di
Biassono (Milano), Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 2
settembre 1993 al 1 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile  1995,  della  ditta  S.r.l.
Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in  Torino
e  unita'  Avigliana unita' vendita (Torino), Pinerolo unita' vendita
(Torino), Rivoli unita'  vendita  (Torino),  Torino  unita'  vendita,
Torino:  banco  prova magazzino, Torino: servizi generali, ufficio di
Torino: amministrativi, per il periodo  dall'11  aprile  1994  al  10
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  aprile 1994 con decorrenza 11
aprile 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  23  settembre  1993  al  22 settembre 1994, della ditta
S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad  Aosta)  e
unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis,  con  sede  in  Torino  (dall'11
febbraio  1994  ad  Aosta)  e unita' di Torino, per il periodo dal 23
settembre 1993 al 22 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza  23
settembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16178/5 del 30 novembre 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1993, in favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con
sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unita'  di  Torino,
per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 marzo 1994 con decorrenza 23
marzo 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16178/65 del 30 novembre 1994;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 23 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l.
B.  &  V.  Costruzioni, con sede in St. Cristophe (Aosta) e unita' di
St. Cristophe (Aosta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. B. & V. Costruzioni, con sede in St.
Cristophe (Aosta) e unita' di Torino, per il periodo dal 23 settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza  23
settembre 1993;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9  maggio  1994  all'8  maggio 1995, della ditta S.p.a.
Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e
unita'  di  Pianezza (Torino), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 aprile 1994 con decorrenza 9
maggio 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Sicmat,  con
sede in Pianezza (Torino) e unita' di  Pianezza  (Torino).    per  il
periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 9
novembre 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 e' approvato il programma
per  riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal 10
gennaio 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. Recordati industria
farmaceutica, con sede in Milano e  unita'  di  Campoverde  (Latina),
Cassina (Milano) e Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Recordati   industria
farmaceutica,  con  sede  in  Milano e unita' di Campoverde (Latina),
Cassina (Milano) e Milano, per il periodo dal 10 gennaio  1994  al  9
luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto
ministeriale  del  28  dicembre  1994,  e'  autorizzata  la ulteriore
corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione  gia'
disposta  con  decreto  ministeriale 6 ottobre 1993 con effetto dal 7
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede  in  Firenze  e  unita'  di
Firenze per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 luglio 1994 con decorrenza 7
settembre 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Secip,
con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Secip, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994  con  decorrenza  14
marzo 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta, con effetto dal 14 marzo  1994,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Secip, con
sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 14  settembre  1994
al 13 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 14
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994, della ditta  S.p.a.
Pierrel, con sede in Capua (Caserta) e unita' di Capua (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta)  e
unita'  di  Capua (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1
marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 2
settembre 1993;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
SPAI - Produzioni agroalimentari italiane,  con  sede  in  Potenza  e
unita' di Ferrandina (Potenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  SPAI  -  Produzioni  agroalimentari
italiane,  con  sede in Potenza e unita' di Ferrandina (Potenza), per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 ottobre 1993, della ditta S.r.l. D.
& D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla
a Mare (Chieti).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. D.& D., con sede in Francavilla a Mare
(Chieti) e unita' di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo  dal
26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26
ottobre 1992;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 26 ottobre 1992,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. D. & D.,
con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e  unita'  di  Francavilla  a
Mare (Chieti), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 25 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 26
aprile 1993.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l.  Mec
Fond,  con  sede  in  Battipaglia  (Salerno)  e unita' di Battipaglia
(Salerno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per cridi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale
del  15  luglio  1994  con  effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mec  Fond,  con
sede  in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per
il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8  agosto  1994  con  decorrenza  3
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l.
Ceramiche F.lli De Petris, con sede  in  Gualdo  Tadino  (Perugia)  e
unita' di Gualdo Tadino (Perugia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Ceramiche  F.lli  De  Petris,  con  sede in Gualdo Tadino (Perugia) e
unita' di Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 21 agosto  1994
al 20 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza
21 agosto 1994;
    7) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 dicembre 1995, della
ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema  trasporti,  con  sede  in
Napoli e unita' di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione  salaria
per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.  Officine  casertane  ora  Firema
trasporti, con sede in Napoli e unita' di  Caserta  e  S.  Nicola  La
Strada  (Caserta),  per  il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 29
dicembre 1993;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  29  dicembre
1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine
casertane  ora  Firema  trasporti,  con  sede  in  Napoli e unita' di
Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 giugno
1994 al 28 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con  decorrenza  29
giugno 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 luglio 1993  al  4  luglio  1994,  della  ditta  S.r.l.
Pantalonificio  Aluis,  con  sede  in  Cardito  (Napoli)  e unita' di
Cardito (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  Pantalonificio  Aluis,  con sede in Cardito
(Napoli) e unita' di Cardito (Napoli), per il periodo  dal  5  luglio
1993 al 4 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 agosto 1993 con decorrenza 5
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 5 luglio 1993,
in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Pantalonificio
Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unita' di Cardito (Napoli), per
il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza  5
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994, della ditta S.r.l.
M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con  sede  in  Statte  (Taranto)  e
unita' di Statte (Taranto).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud  tarantina,  con
sede in Statte (Taranto) e unita' di Statte (Taranto), per il periodo
dal 12 novembre 1993 all'11 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 12
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 12 novembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto)
e  unita'  di  Statte  (Taranto),  per  il periodo dal 12 maggio 1994
all'11 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 12
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 luglio 1992 al  6  gennaio  1993,  della  ditta  S.p.a.
Italrestaurant   unita'  mensa  presso  Avis  appaltatrice  di  mensa
aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Napoli e unita'
di Castellammare di Stabia (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente alle giornate in cui vi  e'  stato  l'intervento  della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria  presso la
societa' appaltante S.p.a. Italrestaurant unita' mensa  presso  Avis,
con  sede in Napoli e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per
il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio  1992  con  decorrenza  7
luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal  4 ottobre 1993 al 3 giugno 1994, della ditta S.r.l.
B.M. - Beton meridionale, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta)
e unita' di Marcianise (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. B.M. - Beton meridionale, con sede in
S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per
il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 4
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 3 novembre 1993 al 31 agosto 1994,
della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania)
e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede  in S. Gregorio di
Catania (Catania) e unita' di Pomezia (Roma), per il  periodo  dal  3
novembre 1993 al 2 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3
novembre 1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione della proroga del programma per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta con effetto dal 3 agosto
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno  1994  con  decorrenza  3
maggio 1994;
    3)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile  1994  al  31  dicembre
1994,  della  ditta  S.p.a.  Itel, con sede in S. Gregorio di Catania
(Catania), centro operativo di Palermo.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  novembre 1993 con effetto dall'11
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede  in S. Gregorio di Catania (Catania),
centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 marzo 1994 con decorrenza 11
aprile 1994;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  novembre  1993  con  effetto  dall'11  gennaio 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con  sede
in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo, per
il periodo dall'11 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza
11 ottobre 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 31  dicembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e
unita' di Ragusa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Itel,  con sede in S.
Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il periodo  dal
10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  10  gennaio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Ragusa, per  il  periodo dal 20 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994  con  decorrenza
10 gennaio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio  di  Catania  (Catania)  e
unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede  in  S.
Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal
10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  10  gennaio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Catania, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza
10 luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della  ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Siracusa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede  in  S.
Gregorio  di  Catania  (Catania) e unita' di Siracusa, per il periodo
dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994  con  decorrenza  1
maggio 1994;
    10)   a   seguito    dell'approvazione    del    programma    per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  1  maggio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Siracusa, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994;
    11) e' approvata la modifica del programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 gennaio 1995,
della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania)
e unita' di Potenza.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17  dicembre  1993 con effetto dal 1
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio  di  Catania  (Catania)  e
unita'  di  Potenza, per il   periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno  1994  con  decorrenza  1
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17 dicembre 1993 con effetto dal  1  febbraio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede
in  S.  Gregorio  di  Catania  (Catania)  e unita' di Potenza, per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Battipaglia dal 1 aprile 1993 Eboli (Salerno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Itel,  con sede in S.
Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Battipaglia  dal  1  aprile
1993  Eboli  (Salerno),  per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1993 con decorrenza 1
marzo 1993;
    14)   a   seguito    dell'approvazione    del    programma    per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  1  marzo
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Battipaglia dal 1 aprile 1993 Eboli (Salerno), per il periodo  dal  1
settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993;
    15)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 26 aprile 1994 al 25  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Itresud, con sede in Palermo e unita' di Caltagirone (Catania).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo  e  unita'
di  Caltagirone  (Catania),  per  il periodo dal 26 aprile 1994 al 25
ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con  decorrenza  26
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 aprile 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Itresud,  con  sede in Palermo e unita' di Caltagirone (Catania), per
il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 26
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  21  marzo  1994  al  20  marzo 1995, della ditta S.p.a.
Impresa Dicorato (Gruppo  Dicorato),  con  sede  in  Trani  (Bari)  e
comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona e Taranto.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con
sede in Trani (Bari), comprensorio di Bari, Foggia, Matera,  Potenza,
Savona  e  Taranto, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 20 settembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 21
marzo 1994.
   Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere  e/o  per  fine  fasi
lavorative.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  21  marzo  1994  al  20  marzo 1995, della ditta S.p.a.
Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e  unita'  di
Canosa (Bari) e Foggia.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede
in Trani (Bari) e unita' di Canosa (Bari) e Foggia,  per  il  periodo
dal 20 aprile 1994 al 20 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con  decorrenza  21
marzo 1994;
   Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Esclusi  i  lavoratori  assunti  per il cantiere e/o per fine fasi
lavorative.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 luglio 1993 al  7  maggio  1994,
della  ditta  S.p.a.  Merloni  Termosanitari,  con  sede  in Fabriano
(Ancona), unita' di Rovereto (Trento).
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995 - Favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dall'11 maggio
1992,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e  unita'
di Rovereto (Trento), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 10 novembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1993 con decorrenza 1
luglio 1993;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  luglio  1993  con  effetto  dall'11  maggio  1992,  in  favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.   Merloni
Termosanitari,  con  sede  in  Fabriano (Ancona) e unita' di Rovereto
(Trento), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1993 con decorrenza 11
novembre 1993;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal 21 giugno 1993 al 20 settembre
1994,  della  ditta  S.p.a.  S.E.I.T.  Societa'  elettrica   impianti
telefonici  (Gruppo  Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unita'
di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia.
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 2 marzo 1994, con effeto del 21 giugno
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.   S.E.I.T.  Societa'  elettrica  impianti  telefonici  (Gruppo
Padovani), con sede in Empoli (Firenze)  e  unita'  di  Bastia  Umbra
(Perugia),  Empoli  (Firenze),  Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21
giugno 1994 al 20 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con  decorrenza  21
giugno 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l.
Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita'
di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 marzo 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita'
di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 6 marzo 1994 al
17 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4  marzo 1994 con decorrenza 6
marzo 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  31  ottobre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
31  ottobre  1994  con  effetto  dal  2  novembre 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.I.P. Gestione
industrie  pelletterie, con sede in Firenze e unita' di Cerreto Guidi
(Firenze), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 giugno 1994 con decorrenza 2
maggio 1994;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di
Villavara (Modena), per il periodo dal 3 gennaio  1994  al  2  luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza  3
gennaio 1994.
   Contributo  addizionale:  no.  Amministrazione  controllata dal 18
gennaio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16438/8 del 28 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio  1994,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con
sede  in  Modena e unita' di Villavara (Modena), per il periodo dal 3
luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 3
luglio 1994.
   Contributo addizionale: no.  Amministrazione  controllata  dal  18
gennaio 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16438/9 del 28 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
S.I.R.E.L., con sede in Anzio (Roma) e unita' di Anagni (Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio e  unita'
di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 marzo  1994  con  decorrenza  2
maggio 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con
sede  in  Anzio (Roma) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo
dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 maggio  1995  con  decorrenza  2
novembre 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 marzo 1994  al  13  marzo  1995,  della  ditta  S.p.a.
Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unita' di Casavatore (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con  sede  in  Milano  e
unita' di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 14
marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maxmeyer Duco,
con sede in Milano e unita' di Casavatore (Napoli),  per  il  periodo
dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 ottobre 1994 con decorrenza 14
settembre 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  novembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7  novembre  1994  con  effetto  dal  10 febbraio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   Torre
calcestruzzi,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di  Castel  Cisterna
(Napoli), per il periodo dal 10 novembre 1994 al 9 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 10
agosto 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Fricee, con sede  in  Montemiletto  (Avellino),  e  unita'  di  Nusco
(Avellino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Fricee,  con  sede  in  Montemiletto
(Avellino) e unita' di Nusco (Avellino), per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fricee,  con
sede  in Montemiletto (Avellino) e unita' di Nusco (Avellino), per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994  con  decorrenza  1
luglio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  28  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28  dicembre  1994  con  effetto  dal  1  maggio  1994, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Schiavo & C.,  con  sede  in
Vallo   della  Lucania  (Salerno),  uffici  di  Vallo  della  Lucania
(Salerno), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1994,
della ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti con sede in  Milano  e
unita' di Milano e Settimo Torinese (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   P.S.A.   Sistemi
antivibranti,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Milano e Settimo
Torinese (Torino), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  1  settembre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano  e  unita'  di
Milano  e  Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1994
al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza  1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.