fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. 11) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. r.l Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unita' di Goro (Ferrara) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Elettrocarbonium dal 1 maggio 1994 S.G.L. Carbon S.p.a. sede in Milano, per le unita' di Ascoli Piceno e Narni (Terni), e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettrocarbonium dal 1 maggio 1994 S.G.L. Carbon con sede in Milano ed unita' di Ascoli Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto 9 febbraio 1995 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. G. & F. Riorda, dal 31 dicembre 1993, Gruppo Industrie Moda, sede in Fossano (Cuneo) e unita' di Fossano (Cuneo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G. & F. Riorda, dal 31 dicembre 1993, Gruppo Industrie Moda, con sede in Fossano (Cuneo) ed unita' di Fossano (Cuneo), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto 9 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 723/94, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. S.A.C.H., con sede in Roma, unita' di Roma: periodo: dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995: causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994 dal 16 dicembre 1993; 2) S.r.l. I.F.C., International Freight Consultants con sede in Roma, unita' di Pescara e Roma: periodo: dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994 dal 16 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unita' Massalengo (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unita' di Massalengo (Milano), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unita' di Massalengo (Milano) per il periodo dal 25 maggio 1994 al 26 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 27 marzo 1994. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio produttori carni della provincia di Perugia, con sede in Bettona, localita' Colle III (Perugia) e unita' produttiva e uffici di Bettona (Perugia). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 10 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio produttori carni della provincia di Perugia, con sede in Bettona, localita' Colle III (Perugia), unita' produttiva e uffici di Bettona (Perugia), per il periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto del 30 novembre 1992, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 aprile 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano (Perugia). Parere comitato tecnico: seduta dell'8 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 30 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano (Perugia), per il periodo dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 30 ottobre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l. Confezioni calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza). Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confezioni calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 17 settembre 1993; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15732/6 del 27 luglio 1994. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' di Cetraro (Cosenza). Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' di Cetraro (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 17 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15732/7 del 27 luglio 1994; 4) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone (Pordenone) e unita' di Scandicci (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone e unita' di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994; 5) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Savio, dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili, con sede in Pordenone e unita' di Pordenone. Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 16 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Savio, S.p.a. dal 19 aprile 1993, Par.Mec partecipazioni meccanotessili, con sede in Pordenone e unita' di Pordenone, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 16 agosto 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Santerasmo calcestruzzi, con sede in Saviano (Napoli) e unita' di Saviano (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 2 settembre 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.c. a r.l. Molino popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia). Parere comitato tecnico: seduta del 6 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Molino popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.C.I. - Societa' industriale conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo) per il periodo dal 30 novembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 ottobre 1992 all'8 aprile 1993, della ditta S.r.l. Nuova autosud, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova autosud, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 29 novembre 1992 all'8 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 9 ottobre 1992. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste. Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), Palermo, Sestri (Genova) e stabilimento ATSM di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994; 3) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste. Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993; 4) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Augusta (Siracusa), base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, Saronno (Varese) e sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994; 5) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova. Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993; 6) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova) e sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994; 7) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994, della ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova. Parere comitato tecnico: seduta del 7 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e di direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993; 8) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e direzione di Roma, direzione generale di Trieste, stabilimento di Taranto e stabilimento OARN di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 30 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, della ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino) e unita' Solofra (Avellino). Parere comitato tecnico: seduta del 13 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino) e unita' Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino), e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994, della ditta Co.V.In. Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 27 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994 con effetto dal 1 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Co.V.In. Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 20 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 8 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Saint Gobain appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unita' mensa c/o Saint Gobain, con sede in Milano e unita' di Savigliano (Cuneo), per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1993 con decorrenza 1 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1995, della ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unita' di Bareggio (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unita' Bareggio (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994; 2) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 giugno 1994, della ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' di Varallo Sesia (Vercelli). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 10 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Olgiate Olona (Varese). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unita' di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unita' di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994, della ditta S.r.l. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 13 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994, della ditta S.p.a. Carl Zeiss, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 4 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 31 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carl Zeiss, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Officine meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova) e unita' di Pernumia (Padova). Parere comitato tecnico: seduta del 28 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova), e unita' di Pernumia (Padova), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994, della ditta S.p.a. Atro, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Atro, con sede in Milano e unita' di Biassono (Milano), Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' Avigliana unita' vendita (Torino), Pinerolo unita' vendita (Torino), Rivoli unita' vendita (Torino), Torino unita' vendita, Torino: banco prova magazzino, Torino: servizi generali, ufficio di Torino: amministrativi, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1993 al 22 settembre 1994, della ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unita' di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unita' di Torino, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 22 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/5 del 30 novembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino (dall'11 febbraio 1994 ad Aosta) e unita' di Torino, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16178/65 del 30 novembre 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.r.l. B. & V. Costruzioni, con sede in St. Cristophe (Aosta) e unita' di St. Cristophe (Aosta). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & V. Costruzioni, con sede in St. Cristophe (Aosta) e unita' di Torino, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 9 maggio 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicmat, con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino). per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Campoverde (Latina), Cassina (Milano) e Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Campoverde (Latina), Cassina (Milano) e Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione gia' disposta con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unita' di Firenze per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 7 settembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Secip, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Secip, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Secip, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994, della ditta S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta) e unita' di Capua (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pierrel, con sede in Capua (Caserta) e unita' di Capua (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. SPAI - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza e unita' di Ferrandina (Potenza). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SPAI - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza e unita' di Ferrandina (Potenza), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 ottobre 1993, della ditta S.r.l. D. & D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a Mare (Chieti). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.& D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D. & D., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unita' di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 25 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Mec Fond, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per cridi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mec Fond, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Ceramiche F.lli De Petris, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unita' di Gualdo Tadino (Perugia). Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramiche F.lli De Petris, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unita' di Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 29 dicembre 1993; 8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 29 giugno 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994, della ditta S.r.l. Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unita' di Cardito (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unita' di Cardito (Napoli), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unita' di Cardito (Napoli), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994, della ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto) e unita' di Statte (Taranto). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto) e unita' di Statte (Taranto), per il periodo dal 12 novembre 1993 all'11 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 12 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 12 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.S.T. - Meccanica sud tarantina, con sede in Statte (Taranto) e unita' di Statte (Taranto), per il periodo dal 12 maggio 1994 all'11 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 12 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993, della ditta S.p.a. Italrestaurant unita' mensa presso Avis appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Napoli e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante S.p.a. Italrestaurant unita' mensa presso Avis, con sede in Napoli e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 giugno 1994, della ditta S.r.l. B.M. - Beton meridionale, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B.M. - Beton meridionale, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 novembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 3 maggio 1994; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 11 aprile 1994; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 10) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994; 11) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Potenza. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Potenza, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 1 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Potenza, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Battipaglia dal 1 aprile 1993 Eboli (Salerno). Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Battipaglia dal 1 aprile 1993 Eboli (Salerno), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993; 14) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Battipaglia dal 1 aprile 1993 Eboli (Salerno), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993; 15) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unita' di Caltagirone (Catania). Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unita' di Caltagirone (Catania), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unita' di Caltagirone (Catania), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona e Taranto. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari), comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona e Taranto, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994. Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993. Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere e/o per fine fasi lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Canosa (Bari) e Foggia. Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Canosa (Bari) e Foggia, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994; Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993. Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere e/o per fine fasi lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 luglio 1993 al 7 maggio 1994, della ditta S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona), unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 10 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merloni Termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993; 3) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 21 giugno 1993 al 20 settembre 1994, della ditta S.p.a. S.E.I.T. Societa' elettrica impianti telefonici (Gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia. Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994, con effeto del 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I.T. Societa' elettrica impianti telefonici (Gruppo Padovani), con sede in Empoli (Firenze) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), Empoli (Firenze), Pisa e Pistoia, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico: seduta del 9 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cogedil, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unita' di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994. Contributo addizionale: no. Amministrazione controllata dal 18 gennaio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16438/8 del 28 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. Contributo addizionale: no. Amministrazione controllata dal 18 gennaio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16438/9 del 28 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio (Roma) e unita' di Anagni (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.R.E.L., con sede in Anzio (Roma) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 maggio 1995 con decorrenza 2 novembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unita' di Casavatore (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unita' di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maxmeyer Duco, con sede in Milano e unita' di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 10 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unita' di Castel Cisterna (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 1994 al 9 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 10 agosto 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Fricee, con sede in Montemiletto (Avellino), e unita' di Nusco (Avellino). Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fricee, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Nusco (Avellino), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fricee, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Nusco (Avellino), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1 maggio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo della Lucania (Salerno), uffici di Vallo della Lucania (Salerno), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti con sede in Milano e unita' di Milano e Settimo Torinese (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.