Art. 16.
  Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle  operazioni
relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche'
ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti  per  le  operazioni connesse al rimborso dei
certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo
apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno  regolati
dalle  norme  contenute  nella convenzione stipulata in data 8 agosto
1994.
  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  11  della   convenzione
suddetta,  il  compenso  riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di
rimborso delle  spese  sostenute  per  il  servizio  finanziario  dei
certificati  verra'  corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto
stabilito   nell'articolo    stesso,    in    considerazione    delle
caratteristiche  dei  certificati  di  cui  al presente decreto. Tale
compenso verra' riconosciuto in unica soluzione,  contestualmente  al
rimborso dei certificati.
  La  consegna  dei  certificati  globali di cui al precedente art. 2
sara'  effettuata  presso  l'amministrazione  centrale  della   Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  Tutti   gli   atti   comunque  riguardanti  la  sottoscrizione  dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata  delle  operazioni
relative  al  collocamento  dei certificati stessi, sono esenti dalle
tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.