Art. 2.
  I certificati di credito di cui al presente  decreto  hanno  valore
nominale unitario di lire 5 milioni.
  Ogni  tranche  del  prestito  e'  rappresentata  da  un certificato
globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso,  che
verra'  custodito  nel  sistema  dei conti accentrati presso la Banca
d'Italia.
  I  titoli  hanno  circolazione  nel  suddetto  sistema  dei   conti
accentrati presso la Banca d'Italia.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto  mediante  accreditamento  nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio  1995,
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4
giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potra' essere  richiesto  il
ritiro  dei  titoli;  la  consegna  avverra'  nei tempi necessari per
l'allestimento  e   la   spedizione   dei   titoli   stessi,   previo
frazionamento  del  certificato  globale. Le relative spese saranno a
carico del richiedente.
  Con  successivo  decreto   ministeriale   verranno   stabilite   le
caratteristiche  dei  titoli  da allestire in relazione alle suddette
eventuali operazioni di frazionamento.