Art. 4.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione  il 28 aprile 1997, al netto della ritenuta di cui all'art.
1 del citato decreto-legge n. 556 del  1986;  detta  ritenuta  verra'
applicata  allo  scarto  di  emissione,  pari  alla differenza fra il
valore  nominale  del  titolo  da  rimborsare   ed   il   prezzo   di
aggiudicazione di cui al precedente art. 1.
  La  quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si
ottiene dividendo il complessivo  scarto  di  emissione,  come  sopra
definito,  per  i  giorni  effettivi  di durata del titolo, calcolati
utilizzando l'anno civile.
  Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione  di  cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata   al  primo  comma  del  presente  articolo,  il  prezzo  di
riferimento rimarra' quello di aggiudicazione della  prima  "tranche"
del prestito.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per  difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo  relativo  al  taglio  teorico  da  lire  1
milione.  Il  valore  degli  altri  pagamenti  verra' determinato per
moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto  taglio
teorico.