Art. 5.
  Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche  e  le
societa'  di  intermediazione  mobiliare  iscritte all'albo istituito
presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991,  n.
1,  che  esercitano  le  attivita'  indicate  nei  punti  a), b) e c)
dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  medesima.   Detti   operatori
partecipano in proprio e per conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.