Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino  ad  un  massimo  di  tre,  devono
contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo  di  cinque  centesimi  di lira oppure di un multiplo di detta
cifra; eventuali variazioni di importo  diverso  vengono  arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte  di  importo  non  multiplo  del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.