Art. 3.
  1. E' consentita l'introduzione in  Italia  dall'intero  territorio
spagnolo  di  prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento
termico in recipiente ermetico il cui valore FC e' pari o superiore a
3.00.
  2. E' consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna dei prodotti
a base di carne suina di cui all'art. 2,  par.  1,  lettera  a),  del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.  537,  provenienti
esclusivamente dalle parti di  territorio  indicate  all'allegato  1.
Tali  prodotti devono essere accompagnati da certificazione sanitaria
veterinaria  ufficiale  recante  la  seguente   dicitura:   "Prodotti
conformi   alla  decisione  94/887/CE  del  21  dicembre  1994  della
Commissione recante deroga per talune parti di territorio spagnolo ai
divieti emessi in relazione alla peste suina africana".
  3. E' consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna degli  altri
prodotti  di origine suina di cui all'art. 2, par. 1, lettera b), del
decreto  legislativo  30   dicembre   1992,   n.   537,   provenienti
esclusivamente da parti del territorio indicate all'allegato 1.