Art. 3. 1. E' consentita l'introduzione in Italia dall'intero territorio spagnolo di prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore FC e' pari o superiore a 3.00. 2. E' consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna dei prodotti a base di carne suina di cui all'art. 2, par. 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, provenienti esclusivamente dalle parti di territorio indicate all'allegato 1. Tali prodotti devono essere accompagnati da certificazione sanitaria veterinaria ufficiale recante la seguente dicitura: "Prodotti conformi alla decisione 94/887/CE del 21 dicembre 1994 della Commissione recante deroga per talune parti di territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana". 3. E' consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna degli altri prodotti di origine suina di cui all'art. 2, par. 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, provenienti esclusivamente da parti del territorio indicate all'allegato 1.