Art. 12.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento  della  seconda
tranche  di  detti  titoli  per  un  importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato  al  primo  comma  dell'art.  1  del
presente  decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 30 agosto 1995.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata  con  le
modalita'   di   cui   al   precedente  art.  8  e  dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire  100  milioni
ne'  superiore  all'intero  importo  del  collocamento supplementare.
Eventuali richieste di  importo  non  multiplo  del  taglio  unitario
minimo  del  prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in  considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.