Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al  primo comma del presente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13
del giorno 30 agosto 1995, esclusivamente  mediante  trasmissione  di
richiesta  telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria con le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla
Banca d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.