Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli di Salerno", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno. La indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" comprende la parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno, nella regione Campania. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" bianco a tonnellate 15, con la specificazione del vitigno a tonnellate 14; per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" rosso e rosato a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colli di Salerno" bianco 10%; "Colli di Salerno" rosso 10,5%; "Colli di Salerno" rosato 10,5%; "Colli di Salerno" novello 11%; "Colli di Salerno" frizzante 10,5%; "Colli di Salerno" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si' intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Dugenta" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Dugenta" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Dugenta" e' riservata ai seguenti vini: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati. I vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Dugenta" comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Dugenta, in provincia di Benevento. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta" bianco a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta" rosso e rosato a tonnellate 14. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipina "Dugenta" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Dugenta" bianco 10%; "Dugenta" rosso 10,5%; "Dugenta" rosato 10,5%; "Dugenta" novello 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Dugenta" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Dugenta" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Epomeo" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Epomeo" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Epomeo" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Dugenta" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia, in provincia di Napoli. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" bianco a tonnellate 13; per i vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" rosso e rosato a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rossi; 9% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75 %, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Epomeo" bianco 10%; "Epomeo" rosso 10,5%; "Epomeo" rosato 10,5%; "Epomeo" novello 11%; "Epomeo" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Epomeo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Epomeo" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Galluccio" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Galluccio" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Galluccio" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, rossi e rosati. I vini ad indicazione geografica tipica "Galluccio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta. I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Galluccio" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno il 50% dal vitigno Falanghina. Possono concorrere fino ad un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta. I vini rossi ad indicazione geografica tipica "Galluccio" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno il 50% dal vitigno Aglianico. Possono concorrere fino ad un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Galluccio" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Conca della Campania, Galluccio, Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Galluccio" bianco, rosso e rosato a tonnellate 14. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Galluccio", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rossi; 10,5% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori, possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Galluccio" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Galluccio" bianco 10,5%; "Galluccio" rosso 11%; "Galluccio" rosato 10,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Galluccio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Galluccio" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Irpinia" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Irpinia" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Irpinia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, liquoroso, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Irpinia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino. La indicazione geografica tipica "Irpinia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Irpinia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Irpinia" bianco, rosso e rosato a tonnellate 13; per i vini ad indicazione geografica tipica "Irpinia", con la specificazione del vitigno, a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Irpinia", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati; 12% per i liquorosi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Irpinia" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Irpinia" bianco 10%; "Irpinia" rosso 10,5%; "Irpinia" rosato 10,5%; "Irpinia" novello 11%; "Irpinia" liquoroso 16%; "Irpinia" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Irpinia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Irpinia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Paestum" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Paestum", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Paestum" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Paestum" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno. La indicazione geografica tipica "Paestum" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Moscato b., Piedirosso, Primitivo, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Paestum" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgaria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, in provincia di Salerno. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Paestum" bianco, a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 13; per i vini ad indicazione geografica tipica "Paestum" rosso e rosato, a tonnellate 12, con la specificazione del vitigno a tonnellate 11. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Paestum", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Paestum" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Paestum" bianco 10%; "Paestum" rosso 10,5%; "Paestum" rosato 10,5%; "Paestum" novello 11%; "Paestum" frizzante 10,5%; "Paestum" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Paestum" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Paestum" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Pompeiano" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Pompeiano", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Pompeiano" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Pompeiano" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'Isola di Ischia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano" bianco a tonnellate 14, per i vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano" rosso e rosato a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Pompeiano" bianco 10%; "Pompeiano" rosso 10,5%; "Pompeiano" rosato 10,5%; "Pompeiano" novello 11%; "Pompeiano" frizzante 10,5%; "Pompeiano" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Pompeiano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Pompeiano" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Roccamonfina" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Roccamonfina", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Roccamonfina" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta. La indicazione geografica tipica "Roccamonfina" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina" con la specificazione del vitigno Falanghina possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e passito. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Roccamonfina" comprende le aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, in provincia di Caserta. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina" bianco, rosso e rosato a tonnellate 14; per i vini ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina" con la specificazione del vitigno a tonnellate 13. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 10,5% per i rossi; 10,5% per i rosati; 9,5% per i frizzanti. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Roccamonfina" bianco 10,5%; "Roccamonfina" rosso 11%; "Roccamonfina" rosato 11%; "Roccamonfina" novello 11%; "Roccamonfina" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Roccamonfina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Roccamonfina" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Sannio beneventano", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento. La indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato b., Piedirosso, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" bianco a tonnellate 17, con la specificazione del vitigno a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" rosso e rosato a tonnellate 15, con la specificazione del vitigno a tonnellate 14. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Sannio beneventano" bianco 10%; "Sannio beneventano" rosso 10,5%; "Sannio beneventano" rosato 10,5%; "Sannio beneventano" novello 11%; "Sannio beneventano" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Terre del Volturno", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini ad indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta. La indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimu'onte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvolturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, S. Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" bianco, rosso e rosato a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a tonnellate 13. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre del Volturno", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9.5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati; 9% per l'Asprinio frizzante. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Terre del Volturno" bianco 10%; "Terre del Volturno" rosso 10.5%; "Terre del Volturno" rosato 10.5%; "Terre del Volturno" novello 11%; "Terre del Volturno" frizzante 10% anche con l'indicazione del vitigno Asprinio; "Terre del Volturno" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.