(all. 1 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
    "Colli di Salerno" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica "Colli di Salerno", accompagnata
o meno dalle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Colli di Salerno"  e'  riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli  di  Salerno"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Colli  di  Salerno"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,  Coda
di  Volpe,  Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo,
Siascinoso e' riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Salerno fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Colli  di  Salerno"  comprende  la   parte   collinare   dell'intero
territorio  amministrativo  della provincia di Salerno, nella regione
Campania.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Colli di Salerno" bianco a
tonnellate 15, con la specificazione del vitigno a tonnellate 14; per
i vini ad indicazione geografica tipica "Colli di  Salerno"  rosso  e
rosato   a  tonnellate  14,  con  la  specificazione  del  vitigno  a
tonnellate 12.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica "Colli di Salerno", seguita o meno dal riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per il passito.
                               Art. 6.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Colli di Salerno" anche
con la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione
al  consumo  devono  avere  i  seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
    "Colli di Salerno" bianco 10%;
    "Colli di Salerno" rosso 10,5%;
    "Colli di Salerno" rosato 10,5%;
    "Colli di Salerno" novello 11%;
    "Colli di Salerno" frizzante 10,5%;
    "Colli di Salerno" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Colli di Salerno"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Colli di Salerno"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini  per  i  quali  si'
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Dugenta" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica  "Dugenta"  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Dugenta"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi;
    rossi, anche nella tipologia novello;
    rosati.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni,  raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Benevento.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini   designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Dugenta"
comprende l'intero territorio amministrativo del comune  di  Dugenta,
in provincia di Benevento.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Dugenta" bianco  a  tonnellate
16;  per  i  vini  ad indicazione geografica tipica "Dugenta" rosso e
rosato a tonnellate 14.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Dugenta"  devono  assicurare  ai  vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I   vini  ad  indicazione  geografica  tipina  "Dugenta"  all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Dugenta" bianco 10%;
    "Dugenta" rosso 10,5%;
    "Dugenta" rosato 10,5%;
    "Dugenta" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Dugenta" e' vietata l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164, l'indicazione geografica tipica "Dugenta" puo' essere utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  Albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Epomeo" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica  tipica  "Epomeo"  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Epomeo" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo" bianchi, rossi  e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni,  raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Napoli.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini   designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Dugenta"
comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  ricadenti
nell'isola d'Ischia, in provincia di Napoli.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Epomeo"  bianco  a  tonnellate
13;  per  i  vini  ad  indicazione geografica tipica "Epomeo" rosso e
rosato a tonnellate 12.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Epomeo",  devono  assicurare  ai  vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rossi;
    9% per i rosati.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75 %, per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  della  tipologia  passito  per  la  quale  non deve essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I   vini   ad  indicazione  geografica  tipica  "Epomeo"  all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Epomeo" bianco 10%;
    "Epomeo" rosso 10,5%;
    "Epomeo" rosato 10,5%;
    "Epomeo" novello 11%;
    "Epomeo" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione geografica tipica "Epomeo" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione  geografica tipica "Epomeo" puo' essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte  da  vigneti,  coltivati
nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel  precedente  art. 3, ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di  origine,
a  condizione  che  i  vini  per  i  quali  si  intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
        "Galluccio" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Galluccio" accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Galluccio"  e'  riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, rossi e rosati.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Galluccio" bianchi, rossi
e rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
   I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Galluccio" devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno il 50% dal vitigno Falanghina.
   Possono  concorrere  fino  ad  un  massimo  del  50%,  da  sole  o
congiuntamente, le  uve  dei  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
   I  vini  rossi ad indicazione geografica tipica "Galluccio" devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale per almeno il 50% dal vitigno Aglianico.
   Possono  concorrere  fino  ad  un  massimo  del  50%,  da  sole  o
congiuntamente, le  uve  dei  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Galluccio"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di: Conca
della Campania, Galluccio, Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro,  Tora
e Piccilli, in provincia di Caserta.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica  "Galluccio"  bianco,  rosso  e
rosato a tonnellate 14.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Galluccio", devono assicurare ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10% per i bianchi;
    10,5% per i rossi;
    10,5% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli, detti valori,
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Galluccio"  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Galluccio" bianco 10,5%;
    "Galluccio" rosso 11%;
    "Galluccio" rosato 10,5%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica   "Galluccio"   e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica   "Galluccio"   puo'   essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Irpinia" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Irpinia" accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Irpinia"  e'  riservata   ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  liquoroso,
passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Irpinia" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni,  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Avellino.
   La  indicazione  geografica tipica "Irpinia" con la specificazione
di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda  di  Volpe,  Falanghina,
Fiano, Greco, Piedirosso, Siascinoso e' riservata ai vini ottenuti da
uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale, per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di  Avellino
fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  la  indicazione  geografica  tipica   "Irpinia"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della  provincia  di
Avellino.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Irpinia"  bianco, rosso e
rosato a tonnellate 13; per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Irpinia", con la specificazione del vitigno, a tonnellate 12.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Irpinia", devono  assicurare  ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati;
    12% per i liquorosi.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  della  tipologia  passito  per  la  quale  non deve essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Irpinia"   all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Irpinia" bianco 10%;
    "Irpinia" rosso 10,5%;
    "Irpinia" rosato 10,5%;
    "Irpinia" novello 11%;
    "Irpinia" liquoroso 16%;
    "Irpinia" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Irpinia" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione geografica tipica "Irpinia" puo' essere utilizzata come
ricaduta  per  i  vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell'ambito del territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3,  ed
iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine,
a condizione che  i  vini  per  i  quali  si  intende  utilizzare  la
indicazione  geografica  tipica  di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Paestum" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Paestum", accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Paestum"  e'  riservata   ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Paestum" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Salerno.
   La  indicazione  geografica tipica "Paestum" con la specificazione
di uno dei seguenti  vitigni:  Aglianico,  Barbera,  Coda  di  Volpe,
Fiano,  Greco,  Moscato  b.,  Piedirosso,  Primitivo,  Siascinoso  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Salerno
fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini   designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Paestum"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli,
Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea,  Bellosguardo,
Camerota,   Campora,   Cannalonga,   Capaccio,   Casaletto  Spartano,
Casalvelino,  Caselle   in   Pittari,   Castelcivita,   Castellabate,
Castelnuovo  Cilento,  Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgaria, Centola,
Ceraso,  Cicerale,  Controne,  Corleto  Monforte,   Cuccaro   Vetere,
Felitto,  Futani,  Gioi  Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento,
Laurino, Lustra,  Magliano  Vetere,  Moio  della  Civitella,  Montano
Antilia,  Montecorice,  Monteforte  Cilento,  Morigerati, Novi Velia,
Ogliastro  Cilento,  Omignano,  Orria,  Ottati,  Perdifumo,   Perito,
Petina,  Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento,
Roccadaspide,  Roccagloriosa,  Rofrano,  Roscigno,   Rutino,   Sacco,
Salento,  S.  Giovanni  a  Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca,
Santa Marina, S. Angelo  a  Fasanella,  Sapri,  Serramezzana,  Serre,
Sessa   Cilento,  Sicignano  degli  Alburni,  Stella  Cilento,  Stio,
Torchiara,  Torraca,  Torre  Orsaia,  Tortorella,  Trentinara,  Valle
dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, in provincia di Salerno.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Paestum" bianco, a  tonnellate
14,  con la specificazione del vitigno a tonnellate 13; per i vini ad
indicazione geografica tipica "Paestum" rosso e rosato, a  tonnellate
12, con la specificazione del vitigno a tonnellate 11.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Paestum", devono  assicurare  ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  della  tipologia  passito  per  la  quale  non deve essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Paestum"  all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Paestum" bianco 10%;
    "Paestum" rosso 10,5%;
    "Paestum" rosato 10,5%;
    "Paestum" novello 11%;
    "Paestum" frizzante 10,5%;
    "Paestum" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Paestum" e' vietata l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164, l'indicazione geografica tipica "Paestum" puo' essere utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  Albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
        "Pompeiano" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Pompeiano", accompagnata o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Pompeiano"  e'  riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano" bianchi, rossi
e  rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Napoli.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Pompeiano"
comprende  l'intero territorio amministrativo dei comuni in provincia
di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'Isola di Ischia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano" bianco a tonnellate
14, per i vini ad indicazione geografica tipica "Pompeiano"  rosso  e
rosato a tonnellate 12.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Pompeiano", devono assicurare ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  della  tipologia  passito  per  la  quale  non deve essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Pompeiano"  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Pompeiano" bianco 10%;
    "Pompeiano" rosso 10,5%;
    "Pompeiano" rosato 10,5%;
    "Pompeiano" novello 11%;
    "Pompeiano" frizzante 10,5%;
    "Pompeiano" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica   "Pompeiano"   e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica   "Pompeiano"   puo'   essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Roccamonfina" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Roccamonfina", accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Roccamonfina"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Roccamonfina"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
   La   indicazione   geografica   tipica   "Roccamonfina"   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe,
Falanghina,  Fiano,  Greco,  Piedirosso,  Primitivo,  Siascinoso   e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di  Caserta
fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Roccamonfina" con la
specificazione del vitigno Falanghina possono essere  prodotti  anche
nelle tipologie frizzante e passito.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione  geografica  tipica  "Roccamonfina"
comprende  le aree collinari del territorio amministrativo dei comuni
di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca  della  Campania,  Galluccio,
Francolise,  Calvi  Risorta,  Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara,
Roccaromana, Pietravairano,  Vairano  Patenora,  Presenzano,  Tora  e
Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca
d'Evandro,   Sessa   Aurunca,   Falciano   del  Massico,  Mondragone,
Sparanise, Roccamonfina, in provincia di Caserta.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica "Roccamonfina" bianco, rosso e
rosato a tonnellate 14; per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Roccamonfina" con la specificazione del vitigno a tonnellate 13.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Roccamonfina", devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,5% per i rossi;
    10,5% per i rosati;
    9,5% per i frizzanti.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia  passito  per  la  quale  non  deve  essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Roccamonfina" all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Roccamonfina" bianco 10,5%;
    "Roccamonfina" rosso 11%;
    "Roccamonfina" rosato 11%;
    "Roccamonfina" novello 11%;
    "Roccamonfina" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Roccamonfina"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Roccamonfina"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli Albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
   "Sannio beneventano" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La    indicazione    geografica   tipica   "Sannio   beneventano",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Sannio beneventano"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu' vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Sannio  beneventano"  con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,  Coda
di   Volpe,   Falanghina,   Fiano,  Greco,  Moscato  b.,  Piedirosso,
Siascinoso e' riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia  di  Benevento
fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  la  indicazione   geografica   tipica   "Sannio
beneventano"   comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della
provincia di Benevento.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" bianco a
tonnellate 17, con la specificazione del vitigno a tonnellate 16; per
i vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" rosso  e
rosato   a  tonnellate  15,  con  la  specificazione  del  vitigno  a
tonnellate 14.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica "Sannio beneventano", devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia  passito  per  la  quale  non  deve  essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Sannio beneventano"
all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Sannio beneventano" bianco 10%;
    "Sannio beneventano" rosso 10,5%;
    "Sannio beneventano" rosato 10,5%;
    "Sannio beneventano" novello 11%;
    "Sannio beneventano" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164, l'indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
                            ------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
   "Terre del Volturno" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La   indicazione   geografica   tipica   "Terre   del   Volturno",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile,  passito  e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Terre  del  Volturno"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Terre  del  Volturno" con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Coda
di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Siascinoso
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di  Caserta
fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" con
la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti  anche
nella tipologia frizzante.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Terre  del
Volturno" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Capriati  al  Volturno,  Gallo,  Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita,
Letino,  Valle  Agricola,  S.  Gregorio  Matese,  Pratella,   Ailano,
Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimu'onte Matese, Castello Matese,
S.  Potito  Sannitico,  Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni,
Alvignano, Liberi, Ruviano,  Caiazzo,  Castel  Campagnano,  Piana  di
Monteverna,  Castel  di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto,
Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel  Morrone,  Vitulazio,  Bellona,
Camigliano,  Capua,  Grazzanise,  S. Maria la Fossa, Cancello Arnone,
Castelvolturno, Villa Literno, S. Tammaro,  S.  Maria  Capua  Vetere,
Macerata  Campania,  Casapulla,  S.  Prisco,  Casagiove,  Portico  di
Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta,
Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo,  S.
Felice  a  Cancello,  Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa,
Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola,  Carinaro,  Gricignano
d'Aversa,  Succivo,  Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta,
Parete, Lusciano, Aversa, Cesa,  S.  Arpino,  Casapesenna,  S.  Marco
Evangelista, in provincia di Caserta.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Terre  del  Volturno"  bianco,
rosso  e  rosato a tonnellate 14, con la specificazione del vitigno a
tonnellate 13.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica "Terre del Volturno", devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9.5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati;
    9% per l'Asprinio frizzante.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia  passito  per  la  quale  non  deve  essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Terre del Volturno"
all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Terre del Volturno" bianco 10%;
    "Terre del Volturno" rosso 10.5%;
    "Terre del Volturno" rosato 10.5%;
    "Terre del Volturno" novello 11%;
    "Terre  del  Volturno"  frizzante 10% anche con l'indicazione del
vitigno Asprinio;
    "Terre del Volturno" passito secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164, l'indicazione geografica tipica "Terre del Volturno" puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare  l'indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.