Art. 3.
       Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato
  1.   Fino   all'approvazione  del  provvedimento  di  riordino  del
trattamento  previdenziale  e  di  quiescenza  dei  dipendenti  della
societa'  Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a
carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle  norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni
provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con
la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.
  2.   La   disposizione   di   cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge  23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche
per l'anno 1995.
  3.  In  attesa  della  definizione,  in  applicazione  dei principi
comunitari in materia, delle modalita' di determinazione  dei  prezzi
di   vendita   dei   servizi   ferroviari,   delle  ((  modalita'  di
contribuzione agli oneri )) di esercizio e di infrastruttura, nonche'
della stipula degli atti relativi ai  contratti  di  programma  e  di
servizio  pubblico  1995,  il  Ministero  del tesoro e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole
scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il  Tesoro  e'
altresi'  autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la
gestione speciale del debito della predetta societa'  Ferrovie  dello
Stato   S.p.a.,   in   attuazione  dell'articolo  9  della  direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa
societa' le rate per capitale e interessi dei  debiti  contratti  con
oneri a carico dello Stato.