Art. 3. Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato 1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. 2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995. 3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalita' di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle (( modalita' di contribuzione agli oneri )) di esercizio e di infrastruttura, nonche' della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro e' altresi' autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa societa' le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.