IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma della facolta' di ingegneria nonche' il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1994, concernente modifiche all'ordinamento didattico relativamente al corso di diploma universitario in edilizia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 12, concernente la facolta' di ingegneria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 12. - 1. La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree e i seguenti diplomi universitari: Lauree: 1) Ingegneria chimica; 2) Ingegneria civile; 3) Ingegneria dei materiali 4) Ingegneria delle telecomunicazioni; 5) Ingegneria edile; 6) Ingegneria elettrica; 7) Ingegneria elettronica; 8) Ingegneria gestionale; 9) Ingegneria informatica; 10) Ingegneria meccanica; 11) Ingegneria per l'ambiente e il territorio. Diplomi: 1) Ingegneria biomedica; 2) Ingegneria chimica; 3) Ingegneria dell'ambiente e delle risorse; 4) Ingegneria dell'automazione; 5) Ingegneria delle infrastrutture; 6) Ingegneria delle telecomunicazioni; 7) Ingegneria elettrica; 8) Ingegneria elettronica; 9) Ingegneria energetica; 10) Ingegneria informatica; 11) Ingegneria logistica e della produzione; 12) Ingegneria meccanica; 13) Edilizia.