IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  31  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  30  settembre  1994,   concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai corsi di diploma della facolta' di ingegneria nonche'  il  decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica del 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  215  del 14 settembre 1994, concernente modifiche all'ordinamento
didattico  relativamente  al  corso  di  diploma   universitario   in
edilizia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   delle  predette  autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 12, concernente la facolta' di ingegneria,  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
  Art.  12.  -  1.  La  facolta' di ingegneria conferisce le seguenti
lauree e i seguenti diplomi universitari:
  Lauree:
    1) Ingegneria chimica;
    2) Ingegneria civile;
    3) Ingegneria dei materiali
    4) Ingegneria delle telecomunicazioni;
    5) Ingegneria edile;
    6) Ingegneria elettrica;
    7) Ingegneria elettronica;
    8) Ingegneria gestionale;
    9) Ingegneria informatica;
   10) Ingegneria meccanica;
   11) Ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  Diplomi:
    1) Ingegneria biomedica;
    2) Ingegneria chimica;
    3) Ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
    4) Ingegneria dell'automazione;
    5) Ingegneria delle infrastrutture;
    6) Ingegneria delle telecomunicazioni;
    7) Ingegneria elettrica;
    8) Ingegneria elettronica;
    9) Ingegneria energetica;
   10) Ingegneria informatica;
   11) Ingegneria logistica e della produzione;
   12) Ingegneria meccanica;
   13) Edilizia.