TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TARIFFA Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma. Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.XX ===================================================================== Articolo Indicazione degli Ammontare atti soggetti delle tasse N O T E a tassa in lire _____________________________________________________________________ TITOLO I PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA' 1 a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) 60.000 tassa annuale 60.000 b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10) 4.000 1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 2. La tassa e' unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 3. All'estero la tassa e' riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facolta', per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. 4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorita' di P.S. competenti al rilascio del passaporto. 5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocita' operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico. 7. La tassa annuale non e' dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. 8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti. 2 1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile) 120.000 1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998. 3 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni): a) atto costitutivo 500.000 b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile 250.000 2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica diversi dalle societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di societa' e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da seguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108). 2. Le tasse non sono dovute dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle societa' sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle societa' di ogni tipo che non svolgono attivita' commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando e' effettuato per finalita' diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile. 3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998. TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA 4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535 170.000 1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. 5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale 250.000 1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). 4. E' dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24). 6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita' 800.000.000 1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente. 7 1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo: a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini 600.000 b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati 400.000 c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi 120.000 d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose 120.000 e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi 300.000 TITOLO III P E S C A 8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unita' adibita 600.000 1. La tassa e' dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963. TITOLO IV PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 9 1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varieta' veget (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620): a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico 80.000 b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine 100.000 2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine 150.000 3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine 350.000 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine 700.000 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine 1.200.000 c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno 25.000 secondo anno 50.000 terzo anno 60.000 quarto anno 70.000 quinto anno 90.000 sesto anno 130.000 settimo anno 180.000 ottavo anno 250.000 nono anno 300.000 decimo anno 350.000 undicesimo anno 500.000 dodicesimo anno 700.000 tredicesimo anno 800.000 quattordicesimo anno 900.000 quindicesimo anno e successivi 1.100.000 2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varieta' vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1): a) per la domanda 800.000 b) per la concessione 2.700.000 3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto 120.000 1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di piu' tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validita' in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa e' stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarita' del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva. 4. La tassa annuale e' ridotta alla meta', fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti. 5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza. 10 1. Brevetto per modelli di utilita': a) per domanda di brevetto 50.000 b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione 1.000.000 c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate: 1) rata per il primo quinquennio 500.000 2) rata per il secondo quinquennio 1.000.000 d) per la domanda di licenza obbligatoria 500.000 e) per la concessione della licenza 2.000.000 2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la domanda di brevetto 50.000 b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione 1.000.000 c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate: a) rata per il I quinquennio 500.000 b) rata per il II quinquennio 600.000 c) rata per il III quinquennio 1.000.000 d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione 2.000.000 e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate: 1) rata per I quinquennio 600.000 2) rata per il II quinquennio 1.000.000 3) rata per il III quinquennio 1.500.000 3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la lettera d'incarico 50.000 b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) 120.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 120.000 1. Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli o disegni, purche' destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 2. Il brevetto per modelli di utilita' ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). 3. La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, puo' essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. 5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilita', e' applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato). 6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b). 7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9. 11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929): a) per la domanda di primo deposito 50.000 b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: 1) riguardante generi di una sola classe 100.000 2) per ogni classe in piu' 50.000 2. Registrazione per marchi collettivi: a) per la domanda di primo deposito 200.000 b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi 300.000 3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione 200.000 4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: a) per lettera di incarico 50.000 b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) 50.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento 120.000 Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. 12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): a) per la domanda 1.500.000 b) per la registrazione 1.200.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 120.000 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda. 13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349): a) per la domanda 600.000 b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato 1.500.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 100.000 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000. 14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione 120.000 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19): a) per ogni disco o apparecchio analogo 120.000 b) per ogni progetto 50.000 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TARIFFA ===================================================================== Articolo Indicazione degli Ammontare atti soggetti delle tasse N O T E a tassa in lire _____________________________________________________________________ TITOLO V TRASPORTI 15 1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): tassa di rilascio e annuale 70.000 1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg ne' le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati. 2. La tassa di rilascio puo' essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validita', applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma. 3. La tassa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non e' dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente. 16 1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale 50.000 2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto: a) tassa di rilascio 70.000 b) tassa annuale 50.000 1. Per la tassa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15. TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE 17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni 1.000 1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi soggetti alle tasse di cui all'art. 24, commi 3 e 4. 2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa e' data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200. b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive 8.000 c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui all'art. 26 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 2.700 d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali 30.000 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da riporto) 30.000 e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c): 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 18.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 120.000 f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 50.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 350.000 g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 50.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 350.000 4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento. 6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica. 7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. 18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 6.000.000 2) tassa annuale 3.000.000 b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 1.000.000 2) tassa annuale 500.000 2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 20.000.000 2) tassa annuale 10.000.000 b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.000.000 2) tassa annuale 2.000.000 3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio o di rinnovo 5.000.000 b) tassa annuale 2.500.000 1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. 19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio 8.000.000 b) tassa annuale 4.000.000 20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103): a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 6.000.000 2) tassa annuale 4.000.000 b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 600.000 2) tassa annuale 400.000 1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete. 21 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali 10.000 b) utenze affari 25.000 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI 22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 250.000 1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70); 2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71); 3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); 4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73); 5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); 6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75); 7. Giornali e periodici (art. 82); 8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86). TITOLO VIII ALTRI ATTI 23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine 100.000 1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. 24 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): a) alle societa' di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica, diversi dalle societa', aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' commerciali o agricole nonche' alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: tassa per l'attribuzione e annuale 250.000 b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): tassa per l'attribuzione e annuale 100.000 1. La tassa non e' dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio della attivita', nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attivita', si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.