ART. 10
                          Pari opportunita'
1.   Al  fine  di  consentire  una  reale  parita'  uomini-donne,  e'
istituito, presso il Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  con  la
presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle
associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunita', con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di
pari  opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile
1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni
e  gli  strumenti  idonei  al   funzionamento   del   Comitato   pari
opportunita' nazionale.
3.  Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari
opportunita' in campo  formativo  con  particolare  riferimento  alla
formazione  mirata  del  personale,  ai  progetti  per l'orientamento
scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
4. Il Comitato relaziona almeno una volta  l'anno,  sulle  condizioni
oggettive  in  cui  si  trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo
professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione  e  di
aggiornamento,  e alla promozione di misure idonee a tutelarne la sa-
lute   in   relazione   alla   peculiarita'   psicofisiche   e   alla
prevedibilita'  di  rischi  specifici  per  le  donne con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi
per la salute produttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su  richiesta
delle   organizzazioni   sindacali   abilitate   alla  contrattazione
decentrata, possono essere costituiti  appositi  comitati,  entro  60
giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente  contratto,  con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei  quali  deve
essere  assicurato  il  funzionamento  da parte dei Provveditori agli
Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
6. In sede  di  contrattazione  decentrata,  a  livello  nazionale  e
territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per
le pari opportunita', anche ai fini delle azioni positive di cui alla
legge  10  aprile 1991, n. 125, saranno concordati interventi utili a
promuovere:
- percorsi di formazione mirata del  personale  sulla  cultura  delle
pari opportunita' in campo formativo;
-  azioni  positive  con  particolare  riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione  e  aggiornamento  e  all'attribuzione
d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
-  iniziative  volte  ad attuare le direttive dell'Unione Europea per
l'affermazione sul lavoro  delle  pari  dignita'  delle  persone,  in
particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7.   Gli   effetti   delle  iniziative  assunte  dall'amministrazione
scolastica a seguito degli accordi  decentrati  di  cui  al  presente
comma  formeranno  oggetto di valutazione nella relazione annuale del
comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8  maggio  1987,  n.
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