ART. 10 Pari opportunita' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunita', con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. 2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari opportunita' nazionale. 3. Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari opportunita' in campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento. 4. Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la sa- lute in relazione alla peculiarita' psicofisiche e alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute produttiva. 5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione. 6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunita', anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, saranno concordati interventi utili a promuovere: - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo; - azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate; - iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro delle pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti. 7. Gli effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.