ART. 11 Consultazione 1. Gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 3, lett. c), procedono alla consultazione: - delle rappresentanze di cui all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o contrattuali, nonche' nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, limitatamente al personale A.T.A. - del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.