ART. 11
                            Consultazione
1.  Gli  organi  dell'Amministrazione  scolastica,  con  le modalita'
previste  dall'art.  3,   comma   3,   lett.   c),   procedono   alla
consultazione:
-  delle  rappresentanze  di  cui  all'art.  6  nei  casi previsti da
disposizioni di legge  o  contrattuali,  nonche'  nel  caso  previsto
dall'ottavo   comma   dell'art.   59  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,
limitatamente al personale A.T.A.
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.  19
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.