ART. 12
                       Forme di partecipazione
1.  Presso  il  Ministero  della Pubblica Istruzione e presso ciascun
Ufficio scolastico periferico sara'  costituito  un  Osservatorio  di
rappresentanti  dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminera'  almeno  due
volte  l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione
dell'amministrazione  scolastica,  con  particolare   riguardo   alle
seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli organici;
-  adeguamento  dei  medesimi  per  le  nomine in ruolo del personale
docente e A.T.A.;
- mobilita' di detto personale;
- formazione delle graduatorie provinciali per  il  reclutamento  del
personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le
procedure di conferimento delle supplenze;
- rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
- modalita' di applicazione della legge del 5 febbraio 1992, n.  104;
- sistemi informativi automatizzati;
- modalita' di attuazione della legge n. 241 del 1990;
- educazione degli adulti.
2.  La  composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
natura negoziale, e' di norma paritetica.