ART. 12 Forme di partecipazione 1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sara' costituito un Osservatorio di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminera' almeno due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie: - edilizia scolastica; - situazione degli organici; - adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente e A.T.A.; - mobilita' di detto personale; - formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le procedure di conferimento delle supplenze; - rilevazione e prevenzione delle malattie professionali; - modalita' di applicazione della legge del 5 febbraio 1992, n. 104; - sistemi informativi automatizzati; - modalita' di attuazione della legge n. 241 del 1990; - educazione degli adulti. 2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, e' di norma paritetica.