ART. 13 Assemblee 1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro. 2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto puo' essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non piu' di due. 3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da: - le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all'art. 6, comma 1; - i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attivita' didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma 4, secondo modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei capi di istituto e delle assemblee territoriali e' definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d'istituto delle scuole interessate all'assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui e' pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purche' ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2. 8. Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed e' irrevocabile. 9. Il capo d'istituto: a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale docente, sospende le attivita' didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione e' totale, stabilira', d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attivita', indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attivita' funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.