ART. 13
                              Assemblee
1.  Il  personale  del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo
determinato  e  indeterminato  ha  diritto  a  partecipare,   durante
l'orario  di  lavoro,  ad  assemblee  sindacali  in locali scolastici
concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza  decurtazione
della  retribuzione,  per  10  ore  pro  capite  per anno scolastico.
L'ordine  del  giorno  delle  assemblee   deve   riguardare   materie
d'interesse sindacale e del lavoro.
2.  Per  il  personale  docente,  in  ciascuna scuola o istituto puo'
essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non  piu'  di
due.
3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
-  le  strutture  territoriali  delle  organizzazioni  sindacali  che
organizzano su  scala  nazionale  il  personale  scolastico,  di  cui
all'art. 6, comma 1;
-  i  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  14  relativamente  alle
assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti  con  l'orario  di  lezione  si  svolgono
all'inizio  o,  di  norma,  al  termine  delle  attivita'  didattiche
giornaliere di ogni scuola interessata  all'assemblea.  Le  assemblee
del  personale  direttivo  ed  ATA  possono  svolgersi  in orario non
coincidente  con  quello  delle  assemblee  del  personale   docente,
comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5.  Nei  Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al
personale educativo - negli  Istituti  di  educazione,  le  assemblee
possono  svolgersi  in  orario diverso da quello previsto al comma 4,
secondo modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 9 e  con
il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6.  Ciascuna  assemblea  puo' avere una durata massima di 2 ore se si
svolge a livello di singola istituzione scolastica; la durata massima
delle assemblee dei capi di istituto e delle  assemblee  territoriali
e' definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo
da  tener  conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede
di assemblea e sempre nei limiti di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.
7.  La  convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali  esterni  sono  rese  note  dai
soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta,   fonogramma   o   fax,  ai  capi  d'istituto  delle  scuole
interessate all'assemblea o, per le assemblee dei capi  di  istituto,
al  Provveditore  agli  studi.  La comunicazione deve essere affissa,
nello stesso giorno in cui e' pervenuta, all'albo del  Provveditorato
agli  studi  e  in  quello  dell'istituzione  scolastica  o educativa
interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
Nel   termine  delle  successive  quarantotto  ore,  altri  organismi
sindacali, purche' ne abbiano diritto, possono  presentare  richiesta
di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una unica
assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di
locali  -  assemblee  separate.  La comunicazione definitiva relativa
all'assemblea - o alle assemblee  -  di  cui  al  presente  comma  va
affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine
di   quarantotto   ore.  In  tal  caso,  per  il  personale  docente,
l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
8. Contestualmente all'affissione all'albo il capo  d'istituto  o  il
Provveditore  agli  studi  ne  faranno  oggetto  di  avviso, mediante
circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine  di
raccogliere  la  dichiarazione individuale di partecipazione espressa
in   forma   scritta   del   personale   in   servizio    nell'orario
dell'assemblea.  Tale  dichiarazione  fa fede ai fini del computo del
monte ore individuale ed e' irrevocabile.
9. Il capo d'istituto:
a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il  personale  docente,
sospende  le  attivita'  didattiche  delle  sole  classi o sezioni di
scuola  materna  i  cui  docenti  hanno  dichiarato  di   partecipare
all'assemblea,  avvertendo  le  famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per  le  sole  ore  coincidenti  con
quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione   e'  totale,  stabilira',  d'intesa  con  i  soggetti
sindacali di cui all'art. 14 la quota e i  nominativi  del  personale
tenuto  ad  assicurare  i  servizi essenziali relativi alla vigilanza
degli ingressi  alla  scuola,  al  centralino,  ad  altre  attivita',
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti
con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11.  Per  il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8
si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di  servizio
per attivita' funzionali all'insegnamento.
12.  Per  le  riunioni  di  scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7  del
presente  articolo,  fermo  restando  l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei locali  e  la
tempestiva  affissione  all'albo  da  parte del capo d'istituto e del
Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.