ART. 14 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro 1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verra' previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola; b) i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il requisito della rappresentativita' ai sensi del precedente art. 6, comma 1.