ART. 14
            Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1.  Le  forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma
restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio  1970,  n.
300, sono:
a)   le  rappresentanze  sindacali  unitarie  (R.S.U.)  previste  dai
protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile,
14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo  quanto  verra'  previsto
dallo   stipulando   protocollo   d'intesa  A.RA.N  -  Organizzazioni
sindacali relativo al comparto scuola;
b)   i   rappresentanti   e   le   rappresentanze   sindacali   delle
organizzazioni  che  non  abbiano  sottoscritto  o  non aderiscano ai
protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il requisito della
rappresentativita' ai sensi del precedente art. 6, comma 1.