ART. 15 Diritti e liberta' sindacali 1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di attuazione. 2. Le parti si impegnano a ridefinire le riforme relative alla delega sindacale al fine di adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione l'Amministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie. 3. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2. 4. La disciplina dei permessi sindacali nel comparto scuola, di cui al D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, verra' integrata da un apposito accordo, da stipularsi ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 29 del 1993, al fine di adeguarla alla peculiare organizzazione del sistema scolastico. In attesa della stipulazione di tale accordo integrativo, l'Amministrazione scolastica, fermi restando i limiti complessivi di cui al predetto D.P.C.M. n. 770, autorizza i permessi sindacali connessi allo svolgimento di assemblee e di trattative sindacali e alle riunioni degli organi statutari delle OO.SS.