ART. 15
                    Diritti e liberta' sindacali
1.  Le  liberta'  sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del
D.Lgs n. 29 del 1993, e  successive  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  ivi  richiamata,  e  dalle  disposizioni del
presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31,  della  legge
24  dicembre 1993, n. 537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei
relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le parti si impegnano a ridefinire le riforme relative alla delega
sindacale al fine di adeguarle alla eventuale evoluzione  del  quadro
normativo.  Fino  a tale nuova definizione l'Amministrazione continua
ad operare le trattenute  per  contributo  sindacale  previste  dalle
deleghe  rilasciate  dai  singoli  associati ed a versare gli importi
corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie.
3. Le trattenute per scioperi brevi  restano  disciplinate  dall'art.
595 del D.Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.
4.  La  disciplina dei permessi sindacali nel comparto scuola, di cui
al D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, verra' integrata da un  apposito
accordo,  da  stipularsi  ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.  29 del
1993, al fine di adeguarla alla peculiare organizzazione del  sistema
scolastico. In attesa della stipulazione di tale accordo integrativo,
l'Amministrazione  scolastica, fermi restando i limiti complessivi di
cui al predetto D.P.C.M.  n.  770,  autorizza  i  permessi  sindacali
connessi  allo  svolgimento  di assemblee e di trattative sindacali e
alle riunioni degli organi statutari delle OO.SS.