ART. 16
                   Procedure per la conciliazione
1.  In  caso  di controversia su una delle materie di cui all'art. 9,
ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in  sede  di  esame  puo'
richiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per
favorire  la  soluzione  della controversia. La richiesta deve essere
formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti.
2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
3. Le parti vengono convocate entro  5  giorni  dalla  richiesta:  il
tentativo  di  conciliazione  deve  concludersi entro 15 giorni dalla
convocazione delle parti.
4. Le  parti  di  cui  all'art.  14  e  le  organizzazioni  sindacali
territoriali  non  intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima
che si sia concluso il tentativo di conciliazione.