ART. 16 Procedure per la conciliazione 1. In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame puo' richiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata. 3. Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti. 4. Le parti di cui all'art. 14 e le organizzazioni sindacali territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di conciliazione.