ART. 17
              Interpretazione autentica dei contratti.
1.  In  attuazione  dell'art.  53,  del  D.Lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si  incontrano,  entro  30  giorni
dalla   richiesta   di  cui  al  successivo  comma  2,  per  definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la  parte  interessata  invia  all'altra
apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e  degli  elementi
di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con   le   procedure   di   cui
all'articolo  51  del  D.Lgs  n. 29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza  del  contratto  collettivo
nazionale.
4.  Con  le  medesime modalita' si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione  dei
contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'art. 51, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993, sostituisce la
clausola  controversa  sin  dall'inizio  della  vigenza del contratto
decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione  autentica  di  cui  ai  precedenti
commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs
n. 29 del 1993.