Art. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 1994
fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,  salvo
diversa  prescrizione  del  presente  contratto.  La  stipulazione si
intende avvenuta al momento della  sottoscrizione  del  contratto  da
parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle pro-
cedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3.  Gli  istituti  a  contenuto  economico  e normativo con carattere
vincolato  ed  automatico  sono   applicati   dalle   amministrazioni
destinatarie  del  presente  contratto  entro  30  gg  dalla  data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente  di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal   successivo   contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di   scadenza  della  parte  economica  del  presente  contratto,  ai
dipendenti del comparto sara'  corrisposta  la  relativa  indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993.
Per   l'erogazione  di  detta  indennita'  si  applica  la  procedura
dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione  tra
l'inflazione   programmata   e   quella   effettiva  intervenuta  nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra  Governo
e parti sociali del 23 luglio 1993.