ART. 22
                           Permessi brevi
1.  Compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, al dipendente con
contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a  tempo
determinato  stipulato con il Provveditore agli studi, possono essere
concessi, per particolari  esigenze  personali  e  a  domanda,  brevi
permessi  di  durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad
un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi  brevi  si
riferiscono ad unita' orarie.
2.  I  permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore
nel corso dell'anno  scolastico  per  il  personale  A.T.A.;  per  il
personale   docente   il  limite  corrisponde  al  rispettivo  orario
settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a  quello  della  fruizione
del  permesso,  il  dipendente  e'  tenuto  a  recuperare  le ore non
lavorate in una o  piu'  soluzioni  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio,  dando  possibilmente priorita', il personale docente, alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi  con
precedenza  nella  classe  ove  avrebbe  dovuto  prestare servizio il
docente in permesso.
4. Nei casi in cui  per  motivi  imputabili  al  dipendente  non  sia
possibile  il  recupero,  l'Amministrazione provvede a trattenere una
somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di
ore non recuperate.
5.  Per  il  personale  docente  la  concessione  dei   permessi   e'
subordinata  alla  possibilita'  della  sostituzione con personale in
servizio.