ART. 23
                        Assenze per malattia
1.   Il   dipendente   assente   per  malattia  ha  il  diritto  alla
conservazione del posto per un periodo  di  diciotto  mesi.  Ai  fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si sommano, alle assenze
dovute  all'ultimo  episodio  morboso,  le   assenze   per   malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2.  Superato  il  periodo  previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un  ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3.  Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2   l'amministrazione   procede   su   richiesta    del    dipendente
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della
unita'   sanitaria   locale   competente   ai   sensi  delle  vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause
di  assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, oppure nel caso che, a  seguito  dell'accertamento  disposto  ai
sensi  del  comma  3,  il  dipendente  sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo'
procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del  rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
5.  Il  personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato  in
altri  compiti  tenuto  conto  della  sua  preparazione  culturale  e
professionale. Tale utilizzazione e'  disposta  dal  Ministero  della
pubblica  istruzione  sulla  base  di  criteri  definiti  in  sede di
contrattazione decentrata  nazionale.  Il  personale  ATA  dichiarato
inidoneo  a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali
del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2  del   presente   articolo,   non   interrompono   la   maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
7.  Sono  fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
effetti da TBC, nonche' da quanto  previsto  dalla  legge  26  giugno
1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalita' appli-
cative  saranno  regolamentate dal successivo accordo di cui all'art.
79.
8. Il trattamento economico spettante  al  dipendente,  nel  caso  di
assenza per malattia, e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito  di  tale  periodo  per  le  malattie  superiori  a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero  ospedaliero  e  per  il  successivo
periodo  di  convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche
l'eventuale trattamento economico  accessorio  a  carattere  fisso  e
continuativo,  come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett.
e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a)  per  i  successivi  3
mesi di assenza;
c)  50%  della  retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento,
deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui  il  dipendente
presta  servizio,  o,  dai  direttori  didattici  e  dai  presidi, al
Provveditorato agli  studi,  tempestivamente  e  comunque  non  oltre
l'inizio  dell'orario  di  lavoro del giorno in cui essa si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10.  Il  dipendente,  salvo  comprovato  impedimento,  e'  tenuto   a
recapitare  o  spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione
della sola prognosi entro i due giorni  successivi  all'inizio  della
malattia  o  alla  eventuale  prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso e'  prorogato  al  primo  giorno
lavorativo successivo.
11.  L'istituzione  scolastica  o  l'amministrazione  di appartenenza
dispone  il  controllo  della  malattia  ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni  di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Unita' Sanitaria Locale.
12. Il dipendente, che durante  l'assenza,  per  particolari  motivi,
dimori  in  luogo  diverso  da  quello  di  residenza o del domicilio
dichiarato all'amministrazione deve darne  preventiva  comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
13.  Il  dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico  curante  ad  uscire,  e'  tenuto  a  farsi
trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,  in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10  alle  ore  12  e
dalle ore 17 alle ore 19.
14.  La  permanenza  del  dipendente nel proprio domicilio durante le
fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi,  durante  le  fasce  di
reperibilita',   dall'indirizzo   comunicato,   per  visite  mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con  l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento  del  danno da mancato guadagno effettivamente liquidato
da parte del terzo responsabile -  qualora  comprensivo  anche  della
normale  retribuzione - e' versato dal dipendente all'amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il  periodo
di  assenza  ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti.  La  presente  disposizione  non  pregiudica
l'esercizio,  da  parte  dell'azienda  o  ente,  di  eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze   per   malattia   iniziate   successivamente  alla  data  di
stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio  previsto
dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si
applica   la  normativa  vigente  al  momento  dell'insorgenza  della
malattia per quanto attiene alle  modalita'  di  retribuzione,  fatto
salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.