ART. 25
                     Ferie, permessi ed assenze
              del personale assunto a tempo determinato
1.  Al  personale  assunto  a  tempo determinato, al personale di cui
all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e  al  personale  non
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.
270,  si  applicano  le disposizioni in materia di ferie, permessi ed
assenze stabilite dal presente contratto per il personale  assunto  a
tempo determinato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2.   Le   ferie  del  personale  assunto  a  tempo  determinato  sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non  consentire  la  fruizione
delle   ferie  maturate,  le  stesse  saranno  liquidate  al  termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto  stipulato  nel
corso dell'anno scolastico.
3.  Il  personale  docente,  educativo ed ATA assunto con contratto a
tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi per  l'intero
anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, nonche'
quello  ad  esso  equiparato  ai  sensi delle vigenti disposizioni di
legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo,  assente
per  malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4.  Fermo  restando  tale  limite,  in  ciascun  anno  scolastico  la
retribuzione  spettante  al  personale  di cui al comma precedente e'
corrisposta per intero nel primo mese di assenza,  nella  misura  del
50%  nel  secondo  e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi  3  e  4,  la  continuita'  del
servizio  si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico
immediatamente precedente, il personale  interessato  abbia  prestato
servizio per almeno 180 giorni.
6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per
l'insegnamento  della  religione  cattolica, secondo la disciplina di
cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per  un
periodo  non  superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la
retribuzione calcolata con le modalita' di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza senza  assegni  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
8.  Il  personale  di  cui  al comma 3, che si trovi al primo anno di
servizio, assente per malattia, ha  diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
9.  Le  assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono
la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
10.  Al  personale  docente,  educativo  e  ATA   assunto   a   tempo
determinato,  ivi  compreso  quello  di  cui  al  precedente comma 6,
possono  essere  concessi  permessi  non  retribuiti,  per  i  motivi
previsti  dall'art.  21,  commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni
salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
12. Nei casi di assenza  dal  servizio  per  malattia  del  personale
docente  educativo  ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal Capo di istituto, si  applica  l'art.  5  del  D.L.  12
settembre  1983,  n.  463 convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti
di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente
comma 12 non interrompono la maturazione dell'anzianita' di  servizio
a tutti gli effetti.
14.   Il   personale  docente,  educativo  ed  ATA  assunto  a  tempo
determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad  un
permesso  retribuito  di  15  giorni  consecutivi  in  occasione  del
matrimonio.
15.  Il  permesso  di  cui   al   comma   precedente   e'   computato
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
16.  Al  personale  di cui al presente articolo si applicano le norme
per la tutela delle lavoratrici madri e dei  padri  lavoratori  poste
dalla  legge n. 1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi
in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti  disposizioni
di  legge,  sia  impedita  l'assunzione  del servizio, allo stesso e'
garantita, nei limiti di  durata  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato, la conservazione del posto senza assegni.
17.  Il  periodo  di conservazione del posto ai sensi del comma 16 e'
computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
18.  Le  parti,  con  il  successivo  accordo  di  cui  all'art.  79,
verificheranno  la  coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a
quelle del comma 6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una
armonizzazione delle discipline ivi previste.