ART. 25 Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo determinato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. 3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, nonche' quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e' corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuita' del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni. 6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalita' di cui al comma 4. 7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%. 9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 10. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15. 11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 14. Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 15. Il permesso di cui al comma precedente e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 16. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n. 1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso e' garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni. 17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 18. Le parti, con il successivo accordo di cui all'art. 79, verificheranno la coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.