ART. 27
                     Progressione professionale
1.   In  corrispondenza  allo  sviluppo  della  professionalita'  del
personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento,  nel
tempo,  delle  funzioni  di  cui  agli  artt.  32.  38 e 49, sia alla
partecipazione alle attivita' di formazione ed aggiornamento  di  cui
al  successivo  art.  28,  al  personale  medesimo  e'  attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere
acquisito al termine dei periodi previsti  dall'allegata  tabella  B,
sulla  base  dell'accertato  utile assolvimento di tutti gli obblighi
inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione  ad  attivita'
di  formazione  ed  aggiornamento  di  cui al comma 1. Il servizio si
intende  reso  utilmente  qualora  il  dipendente,  nel  periodo   di
maturazione  della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti  la  sospensione  dal  servizio  o
dalla   retribuzione.   Gli  obblighi  relativi  alla  formazione  si
intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia
regolarmente frequentato attivita' formative per  un  numero  di  ore
complessivo  non  inferiore a cento.  Per il personale ATA inquadrato
nelle qualifiche di  collaboratore  scolastico  ed  equiparate  e  di
assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere
non inferiore a sessanta.
   Per  il  passaggio  alla  seconda posizione stipendiale, il limite
minimo delle attivita' formative e' ridotto del 50 per cento, in tale
limite sono comprese le attivita' di formazione iniziale previste per
il periodo di prova.
   I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi  vigenti  e
le   norme   contrattuali  prevedono  la  valutazione  come  servizio
effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo.
3. Il passaggio alla posizione stipendiale  superiore  potra'  essere
ritardato  per  mancata  maturazione  dei  requisiti richiesti, nella
fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal  servizio  per  una
durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale
docente  e  in  caso  di sospensione del lavoro di durata superiore a
cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione fino  a  un  mese  per  i  capi  di
istituto  e  per  il  personale docente e fino a cinque giorni per il
personale ATA;
c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione,
il passaggio di posizione stipendiale decorre  dall'inizio  dell'anno
scolastico  successivo  a  quello  in  cui sono stati raggiunti detti
minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata tabella B.
4. Il passaggio tra una fascia e l'altra potra' essere anticipato nel
tempo  per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati
secondo le  specifiche  tipologie  professionali,  quali:  a)  titoli
accademici,   professionali  e  culturali  coerenti  con  il  profilo
professionale   di    appartenenza;    b)    crediti    professionali
oggettivamente  certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio
e dalle attivita'  di  formazione;  c)  accertamento  di  particolari
qualita'  dell'attivita' professionale, a richiesta dell'interessato;
Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo
il  primo  biennio  del  periodo  di  maturazione   della   posizione
stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro
combinazione, le modalita' di accertamento e i criteri di valutazione
verranno  definiti  tra  le  parti nel successivo accordo entro il 30
novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96.