ART. 27 Progressione professionale 1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalita' del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle attivita' di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo e' attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attivita' di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attivita' formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attivita' formative e' ridotto del 50 per cento, in tale limite sono comprese le attivita' di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo. 3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potra' essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nella fattispecie e per i periodi seguenti: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA; c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata tabella B. 4. Il passaggio tra una fascia e l'altra potra' essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attivita' di formazione; c) accertamento di particolari qualita' dell'attivita' professionale, a richiesta dell'interessato; Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalita' di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96.