Art. 3
                        Obiettivi e strumenti
1.   Il   sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  della
distinzione dei ruoli e  delle  responsabilita'  dell'amministrazione
scolastica  e  dei  sindacati,  e'  strutturato  in modo coerente con
l'obiettivo   di   contemperare   l'interesse   degli   addetti    al
miglioramento   delle   condizioni   di   lavoro   e   allo  sviluppo
professionale  con  l'esigenza  di  incrementare  e  qualificare   le
prestazioni rese dal servizio scolastico.
2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di
un   sistema   di   relazioni   sindacali   stabile,   basato   sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione
nei  casi  e  nelle  forme  previste,  improntato  alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione
dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali -  sempre
nel  rispetto,  in  caso  di  conflitto,  della  garanzia dei servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, -  in  grado  di
favorire  la  collaborazione  tra le parti per il perseguimento delle
finalita' individuate dalle leggi, dai  contratti  collettivi  e  dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3.  In  coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali
si articola nei seguenti modelli relazionali:
      a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale  ed
a  livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indi-
cate rispettivamente dagli  artt.  2  e  4  del  presente  contratto,
secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta
applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  e  decentrati e'
garantita dalle parti anche  mediante  le  procedure  di  risoluzione
delle controversie interpretative previste dall'art.  17. In coerenza
con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in
conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
      b)  esame;  si svolge nelle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10  del
D.Lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa
informazione  ai  soggetti  sindacali  di cui all'art. 6. In appositi
incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo  le
procedure indicate nell'art. 8;
      c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge
o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione,
previa  adeguata  informazione,  acquisisce  il  parere  dei soggetti
sindacali;
      d) informazione; allo  scopo  di  rendere  piu'  trasparente  e
costruttivo  il  confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema
delle relazioni sindacali,  l'amministrazione  scolastica  informa  i
soggetti  sindacali,  quando  lo  richieda  la  legge  o  il presente
contratto.  L'informazione e' fornita con la forma ed in tempo utile,
anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
      e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione  delle
controversie  interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento
dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e
17.