Art. 3 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, e' strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. 3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indi- cate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati e' garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8; c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali; d) informazione; allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l'amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione e' fornita con la forma ed in tempo utile, anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici. e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.