ART. 30 Personale delle accademie e dei conservatori 1. Per il personale dipendente delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonche' per il modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo di cui all'art. 79 del presente CCNL, all'adeguamento delle norme previste dal contratto medesimo alle peculiarita' delle relative prestazioni professionali. Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a mobilita' e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati. 2. Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, gia' appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all'art. 79 si procede all'adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente contratto. Fino alla stipulazione dell'accordo successivo, al personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.