ART. 30
            Personale delle accademie e dei conservatori
1.  Per  il  personale  dipendente  delle  accademie  di  belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale  di  arte
drammatica  e  dei  conservatori  di  musica  nonche'  per il modelli
viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo  accordo  di
cui  all'art.  79  del  presente  CCNL,  all'adeguamento  delle norme
previste dal contratto  medesimo  alle  peculiarita'  delle  relative
prestazioni  professionali. Per il predetto personale, che appartenga
a ruoli nazionali, le norme relative a mobilita' e  trasferimenti  di
cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano
con distinti accordi decentrati.
2.  Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei
direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle  accademie
di  belle  arti,  dell'accademia  nazionale di danza e dell'accademia
nazionale d'arte drammatica, gia' appartenente al comparto Ministeri,
con  il  successivo  accordo  di   cui   all'art.   79   si   procede
all'adeguamento  del  relativo  regime alle disposizioni previste nel
presente contratto. Fino alla stipulazione  dell'accordo  successivo,
al personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in
materia di rapporto di lavoro.