ART. 31 Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP. 1. Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti regionali di ricerca sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di servizio dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle attivita' interne ed esterne, ivi incluso lo svolgimento di eventuali attivita' di ricerca, necessarie all'efficace attuazione della programmazione annuale deliberata dal Consiglio direttivo. 2. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali e puo' essere articolato in modo flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilita' di turnazione in relazione anche all'orario di servizio dell'Ente. 3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP. La delegazione trattante e' cosi' costituita: a) per la parte pubblica: Presidente, segretario, n. 1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo b) per le organizzazioni sindacali: - per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e la BDP - nazionali e' confermata la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentativita' ed ai successivi accordi; - relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14. 4. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente contratto, per quanto compatibili. 5. Ai sensi dell'art. 13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell'ambito di ogni singolo Istituto secondo modalita' attuative definite in sede di contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sara' anche disciplinata l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai sensi del comma 3 dell'art. 13. 6. Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell'art. 19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di sospensione delle attivita' didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in posizione di comando al Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio. 7. Ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art. 22. 8. Al personale comandato presso gli enti di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.