ART. 31
   Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto
             scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
1. Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato
presso   gli   Istituti   regionali   di   ricerca   sperimentazione,
aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di documentazione
educativa (CEDE) e la Biblioteca di documentazione  pedagogica  (BDP)
sono  funzionali  all'orario di servizio dell'ente e sono finalizzati
allo svolgimento delle attivita' interne ed esterne, ivi  incluso  lo
svolgimento   di   eventuali   attivita'   di   ricerca,   necessarie
all'efficace attuazione della programmazione annuale  deliberata  dal
Consiglio direttivo.
2.  L'orario  di  lavoro  e'  di  36  ore  settimanali  e puo' essere
articolato  in   modo   flessibile   e   modulare   anche   su   base
plurisettimanale,  con  possibilita' di turnazione in relazione anche
all'orario di servizio dell'Ente.
3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del  personale  sono
oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP.
La delegazione trattante e' cosi' costituita:
a) per la parte pubblica:
Presidente,  segretario, n. 1 rappresentante dei membri del Consiglio
direttivo
b) per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte  sindacale
relativa alle strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e
la  BDP  -  nazionali e' confermata la disciplina attualmente vigente
fino  alla  definizione  del   quadro   normativo   in   materia   di
rappresentativita' ed ai successivi accordi;
-  relativamente  alle  altre strutture sindacali, si rinvia a quanto
previsto dall'art. 14.
4. Sono,  inoltre,  oggetto  di  contrattazione  le  materie  di  cui
all'art. 5 del presente contratto, per quanto compatibili.
5.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  presente  contratto,  il personale
comandato presso IRRSAE, CEDE e  BDP  ha  diritto  a  partecipare  ad
assemblee  sindacali  indette  nell'ambito  di  ogni singolo Istituto
secondo  modalita'  attuative  definite  in  sede  di  contrattazione
decentrata  di  cui  al  comma 3, nell'ambito della quale sara' anche
disciplinata l'eventuale partecipazione del  personale  ad  assemblee
territoriali indette ai sensi del comma 3 dell'art. 13.
6.   Il  predetto  personale  ha  diritto  ad  un  periodo  di  ferie
retribuito, ai sensi dell'art. 19 del presente  contratto.  Le  ferie
sono  fruite  anche  durante i periodi di sospensione delle attivita'
didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con
le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle  richieste  del
dipendente.  Esse devono essere richieste dal dipendente in posizione
di comando al Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio.
7.  Ai  sensi  dell'art.  22  del  presente  contratto,  al  medesimo
personale possono essere concessi, per particolari esigenze personali
e  a  domanda,  brevi  permessi  di  durata  non superiore alla meta'
dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se eccedenti  il
limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art.
22.
8.  Al  personale  comandato  presso  gli  enti  di cui al comma 1 si
applicano le norme di cui agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del  presente
CCNL.