ART. 33
                  Incarichi ed attivita' aggiuntive
Il  capo  di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del
tipo di istituto cui e' preposto e secondo gli ambiti di applicazione
professionale, ferme restando le incompatibilita' previste  da  norme
di legge, nei casi di riconosciuta esigenza puo':
a)  assumere,  nel  rispetto  dei  limiti  e  con le modalita' di cui
all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del  1993  e  successive  modificazioni,
incarichi  a  termine per il coordinamento di iniziative e progetti a
livello provinciale e regionale  e  incarichi  di  collaborazione  in
studi e ricerche conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
b)  assolvere  a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in
caso di assenza o impedimento del titolare per  periodi  superiori  a
due  mesi,  ferme  restando  le  norme  sulla  reggenza  nella scuola
elementare e sugli incarichi di presidenza nella  scuola  secondaria;
ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno
di incarico;
c)  assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi,
nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di  servizi
o  utilizzo  di  strutture  e  di  personale  per  progetti aperti al
territorio, coerenti con le finalita' di istituto;
d) qualora  sia  preposto  a  scuole  "polo",  svolgere  funzioni  di
coordinamento di progetti relativi a piu' scuole tra loro associate;
e)  svolgere  funzioni  di  progettazione  e  direzione  di  corsi di
formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.
2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri
di economicita', di trasparenza, di  razionalita'  e  di  efficienza,
tenendo  conto della compatibilita' con l'assolvimento dei compiti di
istituto,  dei  titoli  professionali  e  di  cultura  posseduti  dal
personale  interessato,  nonche', ove possibile, della disponibilita'
del   personale   stesso.   Gli   incarichi   conferiti   da    altre
amministrazioni  pubbliche  o  da terzi devono essere autorizzati dal
Provveditore agli Studi.
3. L'Amministrazione puo' affidare ai capi di  istituto  che  abbiano
maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a termine
di  consulenza  finalizzati al superamento di particolari difficolta'
amministrative, didattiche e  organizzative  di  singole  istituzioni
scolastiche.
4.  Gli  incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non
danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge,
sono  retribuiti  nella  misura  che  sara'  definita  in   sede   di
contrattazione   nazionale  decentrata,  ai  sensi  dell'art.  5  del
presente     contratto,    restando    a    carico    degli    organi
dell'amministrazione che conferisce gli incarichi.