ART. 33 Incarichi ed attivita' aggiuntive Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui e' preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilita' previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza puo': a) assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalita' di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale e incarichi di collaborazione in studi e ricerche conferiti dalle amministrazioni pubbliche; b) assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico; c) assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalita' di istituto; d) qualora sia preposto a scuole "polo", svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a piu' scuole tra loro associate; e) svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di aggiornamento del personale. 2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicita', di trasparenza, di razionalita' e di efficienza, tenendo conto della compatibilita' con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti dal personale interessato, nonche', ove possibile, della disponibilita' del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi. 3. L'Amministrazione puo' affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al superamento di particolari difficolta' amministrative, didattiche e organizzative di singole istituzioni scolastiche. 4. Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che sara' definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi dell'amministrazione che conferisce gli incarichi.