ART. 34
                          Orario di lavoro
1.  Il  capo  di  istituto,  in  relazione alla posizione che ad esso
spetta nell'istituzione scolastica e alla specificita' delle funzioni
e responsabilita' assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro
nell'ambito  dell'orario  di  servizio  dell'istituzione  secondo   i
criteri  della  flessibilita',  sulla  base  delle  esigenze connesse
all'esercizio delle funzioni di competenza,  garantendo  la  presenza
tutte  le  volte  che  sia  richiesta  dalla  natura  delle attivita'
affidate  alla  propria  responsabilita'.  Detto  personale  assicura
comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.