ART. 34 Orario di lavoro 1. Il capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificita' delle funzioni e responsabilita' assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilita', sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attivita' affidate alla propria responsabilita'. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.