ART. 35 Norme specifiche per il periodo di prova 1. Durante il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo di istituto e' assistito da altro capo di istituto, scelto dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacita' e riconosciuta esperienza professionale.