ART. 35
              Norme specifiche per il periodo di prova
1.  Durante  il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla
frequenza  dei  corsi  di  formazione  e   delle   altre   iniziative
appositamente  promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo
di  istituto  e'  assistito  da  altro  capo  di   istituto,   scelto
dall'amministrazione   tra   quelli  aventi  specifiche  capacita'  e
riconosciuta esperienza professionale.