ART. 37 Mobilita' dei capi di istituto 1. La mobilita' dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al piu' proficuo impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonche' delle singole istituzioni scolastiche ed educative. 2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilita' territoriale e la mobilita' professionale, l'ordine di priorita' fra le varie operazioni di mobilita', i criteri di formazione delle rela- tive graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonche' le condizioni e le modalita' per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalita' per i passaggi tra i diversi ordini di scuola. 3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale: a) i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneita' conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole; b) la mobilita' territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarita' e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 770 del 1994; c) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilita'. 4. Con gli stessi accordi saranno definite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennita' di pubblica sicurezza. 5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e modalita' definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale: a) le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilita' di utilizzazione a domanda per il personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza. b) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994. 6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorita', il Ministro della Pubblica Istruzione puo' disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' e di utilizzazione di cui al presente contratto.