ART. 37
                   Mobilita' dei capi di istituto
1. La mobilita' dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al
piu'  proficuo  impiego  del  personale  in  relazione alle effettive
esigenze del sistema  formativo  nonche'  delle  singole  istituzioni
scolastiche ed educative.
2.  Mediante  accordi  a  livello  nazionale  con  le  organizzazioni
sindacali  verranno  disciplinati  i  rapporti   tra   la   mobilita'
territoriale  e la mobilita' professionale, l'ordine di priorita' fra
le varie operazioni di mobilita', i criteri di formazione delle rela-
tive graduatorie, la formazione  delle  tabelle  di  valutazione  dei
titoli,  nonche'  le  condizioni  e  le modalita' per l'esercizio dei
diritti di precedenza.  Gli  stessi  accordi  definiranno  criteri  e
modalita' per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
3.  I  predetti  accordi  dovranno  tener conto comunque dei seguenti
principi di carattere generale:
a) i passaggi  di  presidenza  sono  subordinati  al  possesso  della
idoneita'  conseguita  in  un  concorso  direttivo o, in mancanza, al
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi  concorsi,
da  valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di
scuole;
b) la mobilita' territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si
attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme
di incentivazione che favoriscano la permanenza del  personale  nella
scuola  di  titolarita'  e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. n.
770 del 1994;
c) i rapporti tra  i  trasferimenti  a  domanda  e  quelli  d'ufficio
saranno  definiti  in  modo da contemperare le esigenze di tutela del
personale individuato come soprannumerario e del  restante  personale
interessato comunque alla mobilita'.
4.   Con   gli  stessi  accordi  saranno  definite  le  modalita'  di
applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della  legge  5
febbraio  1992,  n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap
ovvero che siano familiari di portatori di handicap,  e  dalla  legge
100/87  per  i  coniugi  conviventi  dei militari e del personale cui
viene corrisposta l'indennita' di pubblica sicurezza.
5.  Le  operazioni  di  utilizzazione  dei  capi  di  istituto   sono
effettuate  secondo criteri e modalita' definiti mediante gli accordi
di cui al  comma  2,  in  base  ai  seguenti  principi  di  carattere
generale:
a)  le  operazioni  di  utilizzazione sono finalizzate esclusivamente
alla sistemazione del  personale  individuato  come  soprannumerario,
fatta  salva  la  possibilita'  di  utilizzazione  a  domanda  per il
personale trasferito d'ufficio, su  posti  comunque  disponibili  per
l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza.
b)  le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le
ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia  per  esigenza
di  assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per
gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del
1994.
6.  Per  eccezionali  motivi  di  ordine  pubblico  e  di   sicurezza
personale, su richiesta delle competenti autorita', il Ministro della
Pubblica  Istruzione  puo' disporre trasferimenti o utilizzazioni del
personale interessato, anche  in  altra  provincia,  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti  in  materia di mobilita' e di utilizzazione di
cui al presente contratto.