Art. 38 Area e funzione docente 1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, e' collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza. 3. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalita' e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria. 4. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale. 5. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento. 6. Il profilo professionale dei docenti e' costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell'esperienza didattica, l'attivita' di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica. 7. Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa, le parti convengono sulla necessita' di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilita' all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando l'unicita' della funzione, puo' essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca. 8. L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalita' docente e' operata in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti delle parti stipulanti il CCNL; l'istruttoria dovra' formulare, in tempo utile, proposte relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalita' di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalita' di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalita' di retribuzione del differenziale di professionalita' dei docenti collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in sede di negoziazione dell'accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale interessato.