Art. 38
                       Area e funzione docente
1.  Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni
ordine  e  grado,  ivi  compresi  i  conservatori  di  musica,  delle
accademie   di   belle   arti,  dell'accademia  nazionale  di  danza,
dell'accademia  nazionale  d'arte   drammatica,   delle   istituzioni
educative  e  degli  istituti e scuole speciali statali, e' collocato
nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna;  i  docenti
della  scuola  elementare;  i  docenti  della scuola media; i docenti
della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il  personale
educativo  dei  convitti  e degli educandati femminili; i vicerettori
aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali  statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i
docenti  dei  conservatori  di musica delle accademie di belle arti e
dell'accademia nazionale di danza.
3.    La    funzione    docente    realizza    il     processo     di
insegnamento/apprendimento  volto  a  promuovere  lo  sviluppo umano,
culturale, civile e professionale  degli  alunni,  sulla  base  delle
finalita'  e  degli  obiettivi  previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi  dello
Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.
4.   La   funzione   docente  si  fonda  sull'autonomia  culturale  e
professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale  e
collegiale.
5.  I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e
verificano, per gli  aspetti  pedagogico-didattici,  il  progetto  di
istituto,  adattandone  l'articolazione  alle  differenziate esigenze
degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale
di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti e' costituito  da  competenze
disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo-
relazionali  e  di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si
sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare  dell'esperienza
didattica,  l'attivita'  di studio, di ricerca e di sistematizzazione
della pratica didattica.
7. Per adeguare il profilo professionale della  funzione  docente  ai
processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e  di  differenziazione  dell'offerta  formativa, le parti convengono
sulla necessita' di procedere ad una articolazione delle competenze e
delle responsabilita' all'interno di tale professione.  Pertanto,  la
configurazione  professionale  del docente, ferma restando l'unicita'
della  funzione, puo' essere articolata attraverso la definizione, al
suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari profili  di
specializzazione,   relativi  agli  aspetti  scientifici,  didattici,
pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
8.    L'individuazione    delle    suddette    articolazioni    della
professionalita'  docente  e'  operata in una apposita fase negoziale
sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti delle  parti
stipulanti  il  CCNL; l'istruttoria dovra' formulare, in tempo utile,
proposte  relative  ai  contenuti  professionali,  ai   requisiti   e
modalita'  di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti,
alle modalita' di  attuazione,  anche  sperimentale  e  graduata  nel
tempo,  del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di
scuola,  alle  modalita'  di  retribuzione   del   differenziale   di
professionalita'  dei docenti collocati nelle suddette articolazioni.
Tali proposte saranno esaminate dalle parti in sede  di  negoziazione
dell'accordo  di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi
comprese  le  eventuali  implicazioni  sul  sistema  di  progressione
professionale del personale interessato.