Art. 4
         Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
                del contratto collettivo decentrato.
1.  Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati
sono presentate almeno un mese prima della  scadenza  del  precedente
contratto  per  la trattativa decentrata a livello nazionale e almeno
quindici giorni prima per quella a livello periferico.
2. Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla  scadenza
dei   contratti   decentrati,   le   parti  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
3. L'Amministrazione della Pubblica Istruzione provvede a  costituire
la  delegazione  di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30
giorni dalla data di stipulazione del presente  contratto,  ai  sensi
dell'art.  2, comma 2, ed a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art.  6  per  l'avvio  del  negoziato,  entro  15  giorni   dalla
presentazione delle piattaforme.
4.  La  contrattazione  decentrata  deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il  contratto  decentrato  si  attua  entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione,  che  si  intende  avvenuta  con  la sottoscrizione, al
termine del perfezionamento delle  procedure  previste  dall'articolo
51,  terzo  comma,  del  D.Lgs n. 29 del 1993. I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro  efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti.