ART. 43
                        Attivita' aggiuntive
1.  Le  attivita'  aggiuntive  consistono  in attivita' aggiuntive di
insegnamento e attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attivita' aggiuntive di insegnamento, a qualunque  titolo  pre-
state,   sono   deliberate,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili, con le modalita' previste dall'articolo  39,  e  possono
consistere   anche  nello  svolgimento  di  interventi  didattici  ed
educativi  integrativi  o  in  ulteriori  attivita'   aggiuntive   di
insegnamento  volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta
formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
3.  Le  attivita'  aggiuntive  funzionali  all'insegnamento   possono
consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi:
   -  al  coordinamento  della  progettazione, dell'attuazione, della
verifica e valutazione del progetto di istituto;
   - al supporto organizzativo al capo di istituto;
   - a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti  e
di  eventuali  articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi
di ricerca e commissioni di  lavoro,  nonche'  particolari  forme  di
coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
   -  al  coordinamento  o  referenza o partecipazione a progetti che
possono coinvolgere anche altre istituzioni
     scolastiche e non;
   - all'assistenza tutoriale;
   - alla progettazione di interventi formativi;
   - alla produzione di materiali utili per la didattica  finalizzati
ad una utilizzazione collegiale;
   -  ogni  altra attivita' regolarmente deliberata nell'ambito delle
risorse esistenti.
b) attivita' di aggiornamento e formazione in servizio  da  svolgersi
oltre  le  30  ore  annue,  senza  esonero  dagli  altri  obblighi di
servizio.
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o  locali,  mirati
al miglioramento della produttivita' dell'insegnamento e del servizio
ed  al  sostegno  dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo
tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attivita'  funzionali
all'attivita'  scolastica,  debitamente  deliberate nell'ambito delle
risorse assegnate;
d) partecipazione ad attivita' realizzate sulla base  di  convenzioni
con  enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi
per oggetto prestazioni di servizio o utilizzazioni di strutture e di
personale  per  progetti  aperti  al  territorio,  coerenti  con   le
finalita' di istituto.
e)  attivita' di progettazione e di direzione di corsi di formazione,
riconversione e aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle attivita' aggiuntive di insegnamento e'  fissato
in  maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola
e corrisponde al compenso orario determinato in  base  alle  allegate
tabelle.
5.  Il  compenso  delle attivita' aggiuntive agli obblighi funzionali
viene erogato in maniera forfettizzata per le  funzioni  di  supporto
organizzativo  al  capo  di  istituto  ovvero  sulla  base del numero
stimato di ore aggiuntive per le attivita' inerenti allo  svolgimento
di  progetti  e  per  le altre attivita' di cui al comma 3, lett. a),
secondo quanto previsto all'art. 72 del presente CCNL.
6. Il compenso per le attivita' di cui al comma  3,  lettera  d),  e'
fissato   nella   stessa  convenzione  che  disciplina  le  attivita'
medesime.