ART. 43 Attivita' aggiuntive 1. Le attivita' aggiuntive consistono in attivita' aggiuntive di insegnamento e attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento. 2. Le attivita' aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo pre- state, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalita' previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attivita' aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 3. Le attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in: a) svolgimento di compiti relativi: - al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto; - al supporto organizzativo al capo di istituto; - a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonche' particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione; - al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non; - all'assistenza tutoriale; - alla progettazione di interventi formativi; - alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale; - ogni altra attivita' regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti. b) attivita' di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio. c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttivita' dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attivita' funzionali all'attivita' scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate; d) partecipazione ad attivita' realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizio o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalita' di istituto. e) attivita' di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale. 4. Il compenso delle attivita' aggiuntive di insegnamento e' fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle. 5. Il compenso delle attivita' aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attivita' inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attivita' di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto all'art. 72 del presente CCNL. 6. Il compenso per le attivita' di cui al comma 3, lettera d), e' fissato nella stessa convenzione che disciplina le attivita' medesime.