ART. 48
            Mobilita' del personale docente ed educativo
1.  La  mobilita'  del  personale  docente  ed  educativo deve essere
finalizzata al piu' proficuo impiego del  personale  medesimo,  anche
attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.
2.  Per la realizzazione di tale finalita' la mobilita' professionale
e' equiparata a quella territoriale, secondo  modalita'  da  definire
mediante   accordi  decentrati  a  livello  nazionale  ai  sensi  del
precedente art. 5.
3. Gli accordi di cui al comma  precedente  disciplineranno  altresi'
l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri
di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle
di  valutazione  dei titoli, nonche' le condizioni e le modalita' per
l'esercizio dei diritti di precedenza.
4. I predetti accordi dovranno  tener  conto  comunque  dei  seguenti
principi di carattere generale:
a)  i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso
del titolo di abilitazione;
b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio  rela-
tive a personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di
esubero  hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il
personale  appartenente  a  ruoli  che  non  versino   nella   citata
situazione;
c) la mobilita' territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si
attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme
di  incentivazione  che favoriscano la permanenza del personale nella
scuola di titolarita' e terranno conto dell'art. 7 del  D.P.C.M.  770
del 1994.
d)  i posti e le cattedre che si rendano annualmente disponibili sono
destinati prioritariamente alle operazioni di  mobilita'  finalizzate
alla  eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni di
trasferimento da  fuori  provincia  e  di  passaggio  concernenti  il
personale  appartenente  ai  ruoli  non in esubero sono effettuate su
aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali;
e) la  mobilita'  d'ufficio  si  attua  nei  confronti  di  tutto  il
personale che venga a trovarsi in posizione di soprannumero;
f)  i  rapporti  tra  i  trasferimenti  a  domanda e quelli d'ufficio
saranno definiti in modo da contemperare le esigenze  di  tutela  del
personale  individuato  come soprannumerario e del restante personale
interessato comunque alla mobilita'.
5.  In  sede  di contrattazione decentrata nazionale verranno inoltre
definite le modalita' di  applicazione  delle  agevolazioni  previste
dall'art.  33  della legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di
handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e  dalla
legge  n.  100  del  1987 per i coniugi conviventi dei militari e del
personale cui viene corrisposta l'indennita' di pubblica sicurezza.
6.  Le  operazioni  di  utilizzazione  del  personale  docente   sono
effettuate,  anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo
criteri e modalita' definiti mediante accordi con  le  organizzazioni
sindacali da stipulare a livello provinciale.
7.  I  predetti  accordi  dovranno  tener conto comunque dei seguenti
principi di carattere generale:
a) le operazioni di  utilizzazione,  sia  nell'ambito  del  ruolo  di
appartenenza  sia  per  altri  ruoli, sono disposte anche su posti di
sostegno e sono finalizzate alla  sistemazione  del  personale  delle
dotazioni  organiche  provinciali  e  del  personale individuato come
soprannumerario, nonche' dei docenti che operino come specialisti per
l'insegnamento della lingua straniera nella  scuola  elementare,  dei
docenti  che,  trasferiti  d'ufficio  da  non piu' di un quinquennio,
possono venire utilizzati nella scuola di precedente titolarita', dei
docenti che possono essere impiegati nelle  attivita'  relative  alle
figure  professionali  di  cui  alla  legge  n.   426 del 1988, o per
l'attuazione  di  progetti  formativi  ed  educativi  di  particolare
rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale;
b)  tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono
disposte annualmente  dopo  le  operazioni  di  trasferimento,  anche
annuale,  e  di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di
assegnazione   provvisoria   nell'ambito   della   provincia   e   di
assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;
c)  sono  consentite  le operazioni di utilizzazione, anche per altri
ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori provincia;
d) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per  le
ipotesi  tassativamente  previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del
1994, ovvero per il ricongiungimento al coniuge e alla  famiglia  per
esigenze  di  assistenza  ai  figli  minori  o inabili ed ai genitori
anziani o per gravi esigenze di salute;
e) le operazioni di utilizzazione sui posti  di  sostegno  riguardano
prioritariamente    i    docenti    in   possesso   del   titolo   di
specializzazione; e' consentito il ricorso a personale  di  ruolo  in
soprannumero  non  specializzato  solo  per la copertura dei posti ai
quali non possa essere  assegnato  personale,  anche  non  di  ruolo,
specializzato.
8.  Mediante gli accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare
a livello nazionale, di cui all'art. 5, comma 4, verranno definiti  i
criteri  per  la formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli
relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno
inoltre individuate le precedenze a favore di particolari  categorie,
nonche',  ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione dei principi
di cui al comma 7.
9.  Per  eccezionali  motivi  di  ordine  pubblico  e  di   sicurezza
personale, su richiesta delle competenti autorita', il Ministro della
Pubblica  Istruzione  puo' disporre trasferimenti o utilizzazioni del
personale interessato, anche  in  altra  provincia,  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti  in  materia di mobilita' e di utilizzazione di
cui al presente contratto.