ART. 48 Mobilita' del personale docente ed educativo 1. La mobilita' del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al piu' proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero. 2. Per la realizzazione di tale finalita' la mobilita' professionale e' equiparata a quella territoriale, secondo modalita' da definire mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5. 3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresi' l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonche' le condizioni e le modalita' per l'esercizio dei diritti di precedenza. 4. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale: a) i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione; b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio rela- tive a personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione; c) la mobilita' territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarita' e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994. d) i posti e le cattedre che si rendano annualmente disponibili sono destinati prioritariamente alle operazioni di mobilita' finalizzate alla eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente ai ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali; e) la mobilita' d'ufficio si attua nei confronti di tutto il personale che venga a trovarsi in posizione di soprannumero; f) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilita'. 5. In sede di contrattazione decentrata nazionale verranno inoltre definite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e dalla legge n. 100 del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennita' di pubblica sicurezza. 6. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalita' definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale. 7. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale: a) le operazioni di utilizzazione, sia nell'ambito del ruolo di appartenenza sia per altri ruoli, sono disposte anche su posti di sostegno e sono finalizzate alla sistemazione del personale delle dotazioni organiche provinciali e del personale individuato come soprannumerario, nonche' dei docenti che operino come specialisti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dei docenti che, trasferiti d'ufficio da non piu' di un quinquennio, possono venire utilizzati nella scuola di precedente titolarita', dei docenti che possono essere impiegati nelle attivita' relative alle figure professionali di cui alla legge n. 426 del 1988, o per l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale; b) tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina; c) sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori provincia; d) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ovvero per il ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute; e) le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno riguardano prioritariamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione; e' consentito il ricorso a personale di ruolo in soprannumero non specializzato solo per la copertura dei posti ai quali non possa essere assegnato personale, anche non di ruolo, specializzato. 8. Mediante gli accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale, di cui all'art. 5, comma 4, verranno definiti i criteri per la formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno inoltre individuate le precedenze a favore di particolari categorie, nonche', ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione dei principi di cui al comma 7. 9. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorita', il Ministro della Pubblica Istruzione puo' disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' e di utilizzazione di cui al presente contratto.